Riconoscimento titolo abilitante per il sostegno conseguito all’estero: sussiste l’obbligo di provvedere e il silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 10551 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente ha l’obbligo di provvedere sull’istanza entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni ai sensi del comma 2. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento, integrano gli estremi del silenzio inadempimento, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente e onere delle spese di lite.
Il Fatto
Una docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 10 aprile 2025, un’istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione di insegnante. Decorso il termine di conclusione del procedimento, desunto dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento, la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del proprio Tribunale. In via preliminare, ha ricordato che l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 604/2022.
Il Collegio ha osservato che, per ritenere la sussistenza dell’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, poiché l’Amministrazione non si era pronunciata sull’istanza del 10 aprile 2025, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia il termine specifico fissato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che stabilisce che il riconoscimento avvenga entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, termine elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
Alla data di proposizione del ricorso il termine risultava spirato senza che fosse stato adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, considerata la natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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