Improcedibilità per mancata impugnazione dell’ordine di demolizione d’ufficio non meramente confermativo (TAR Lazio n. 5357 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto meramente confermativo, non impugnabile, ricorre allorché l’Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e alcuna nuova ponderazione degli interessi. Non può considerarsi meramente confermativo il provvedimento la cui adozione sia stata preceduta da un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco. L’ordine di demolizione d’ufficio emesso all’esito di un sopralluogo che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione originario costituisce nuovo provvedimento lesivo, che sostituisce ex tunc quello precedente e richiede autonoma e tempestiva impugnazione. La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Un condominio ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Roma aveva ingiunto la demolizione di una sbarra metallica di accesso a un parcheggio, ancorata al suolo stradale di proprietà comunale, ritenendo l’opera riconducibile all’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e contestando la violazione e falsa applicazione di tale disposizione, nonché la ragionevolezza dell’atto. L’istanza cautelare veniva respinta in primo grado e l’appello cautelare rigettato. Nel corso del giudizio di merito, l’Amministrazione ha adottato una successiva determinazione con cui ha ingiunto la demolizione d’ufficio delle opere abusive, non impugnata dal ricorrente. Il Comune ha pertanto eccepito l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di improcedibilità, osservando che la demolizione d’ufficio è stata emessa a seguito di un sopralluogo dell’1.12.2022 che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione oggetto del ricorso, mai sospeso in sede giurisdizionale. Il provvedimento sopravvenuto trae il proprio presupposto da un nuovo accertamento e da una sia pur minima attività istruttoria, che ha condotto a una nuova valutazione degli interessi.
Richiamando la giurisprudenza costante, il Collegio ha precisato che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi si fonda sulla circostanza che l’atto successivo sia stato adottato con o senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Nel caso di specie, l’esito del sopralluogo ha fornito un presupposto non presente nel provvedimento originariamente impugnato, sicché la demolizione d’ufficio non può considerarsi meramente confermativa.
L’adozione del nuovo provvedimento, quale rinnovata manifestazione della volontà dispositiva dell’Amministrazione, resa all’esito di una nuova istruttoria e sulla base di un arricchito apparato motivazionale, ha determinato il trasferimento dell’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originario all’annullamento dell’atto sopravvenuto. La mancata impugnazione tempestiva di quest’ultimo, anche in considerazione dell’esito negativo delle domande cautelari, ha comportato la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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