Riqualificazione in ottemperanza e competenza funzionale del CGARS (TAR Sicilia n. 708 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’interessato impugni la riedizione del potere amministrativo successiva a una sentenza di annullamento, contestando la mancata ottemperanza alle statuizioni conformative, il ricorso deve essere riqualificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., come azione di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. È irrilevante che il ricorrente abbia introdotto il giudizio con il rito ordinario di annullamento e abbia formalmente dedotto profili di illegittimità dell’atto. La competenza a conoscere è funzionalmente inderogabile e spetta, per l’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. e per l’art. 14, comma 3, cod. proc. amm., al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta. Il giudice adito deve pertanto declinare la propria incompetenza, con possibilità di riassunzione ex art. 15, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Questore il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’istanza veniva respinta in ragione di un pregresso deferimento per la presunta detenzione di una piantina di marijuana e della frequentazione di soggetti gravati da precedenti in materia di stupefacenti. Il ricorso gerarchico al Prefetto veniva a sua volta respinto.

Il TAR, con sentenza n. 2067/2020, rigettava il ricorso di annullamento. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 721 del 25.10.2023, accoglieva l’appello, rilevando la carente istruttoria e l’insufficiente motivazione del provvedimento prefettizio, e annullava l’atto con effetto conformativo. Il Prefetto, in sede di riedizione del potere, respingeva nuovamente il ricorso gerarchico ribadendo gli stessi elementi già disattesi. Il ricorrente ha impugnato tale decreto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., una possibile incompetenza del Tribunale adito. Ha quindi esaminato la sostanza dell’azione, a prescindere dal rito formalmente introdotto.

Pur avendo il ricorrente instaurato un giudizio di annullamento, le censure dedotte contestavano dichiaratamente il mancato rispetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 721/2023 del C.G.A.R.S. Il ricorrente aveva più volte sottolineato che la Prefettura si era limitata a riproporre la motivazione già annullata. Il ricorso va dunque riqualificato ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.

Riqualificata l’azione, il giudice adito non può trattarla. L’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. stabilisce che il ricorso si propone al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta. L’art. 14, comma 3, cod. proc. amm. qualifica tale competenza come funzionalmente inderogabile. Poiché il C.G.A.R.S. ha riformato la sentenza di primo grado, la competenza spetta a esso.

Il Collegio richiama il principio, ritenuto ius receptum, secondo cui, a fronte della riedizione del potere conseguente a un giudicato, le doglianze devono essere dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, giudice naturale dell’esecuzione e competente anche per la forma più grave di patologia dell’atto, quale la nullità. A sostegno richiama Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2017, n. 3705 e il dictum dell’Ad. Plen. n. 2 del 2013, oltre a TAR Veneto n. 1670 del 2024, TAR Lazio n. 8051 del 2025 e TRGA Bolzano n. 24 del 2024.

Non rileva che il ricorrente abbia usato il rito ordinario: tutte le censure mirano in realtà a contestare la mancata ottemperanza. Il Tribunale ha quindi declinato la competenza in favore del C.G.A.R.S., davanti al quale la causa potrà essere riassunta ex art. 15, comma 4, cod. proc. amm. La definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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