Esecuzione del giudicato e competenza dell’organo straordinario di liquidazione (TAR Sicilia n. 266 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il criterio di riparto tra organi ordinari e organo straordinario di liquidazione del Comune dissestato si radica nel fatto o atto di gestione quale momento genetico dell’obbligazione. Rientrano nella competenza dell’organo straordinario anche le obbligazioni sorte successivamente alla dichiarazione di dissesto, purché costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione anteriori. Il credito che invece trae origine da prestazioni contrattuali e da affidamenti disposti dall’Ente in epoca posteriore resta estraneo alla procedura di liquidazione e può essere azionato in ottemperanza, senza incorrere nel divieto di cui all’art. 248, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordine istruttorio del giudice amministrativo integra un comportamento omissivo ingiustificato, dal quale il Collegio può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Comune di corrispondere la somma di € 129.940,47, oltre interessi commerciali e spese della procedura monitoria. Il titolo è stato dichiarato esecutivo e notificato all’Ente, che non ha adempiuto nel termine di centoventi giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Il Comune non si è costituito. Con ordinanza istruttoria il Collegio ha richiesto chiarimenti sul perdurante stato di dissesto, sull’approvazione del rendiconto di gestione e sull’eventuale inclusione dei crediti nella procedura di liquidazione, nonché copia della convenzione e della documentazione attestante la data di insorgenza delle singole obbligazioni. Hanno ottemperato l’Assessorato regionale e la parte ricorrente; il Comune è rimasto silente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accerta che il Comune è stato dichiarato in dissesto con deliberazione consiliare e che versa tuttora in tale stato, non essendovi prova dell’approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’organo straordinario di liquidazione. Da qui la necessità di verificare se il credito azionato ricada nella competenza della commissione straordinaria, ciò che renderebbe inammissibile il ricorso per il divieto di cui all’art. 248, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Collegio richiama il criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa: la competenza dell’organo straordinario è radicata dal fatto o atto di gestione inteso come momento genetico dell’obbligazione, e comprende anche le obbligazioni sorte dopo la dichiarazione di dissesto quando ne costituiscano conseguenza diretta e immediata. Nel caso concreto, le fatture emesse negli anni 2023-2024 si correlano a prestazioni contrattuali e ad affidamenti disposti dall’Ente a partire dal giugno 2022, dunque in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto. Il credito resta perciò estraneo alla procedura di liquidazione.
A conforto di tale esito il Collegio valorizza il contegno processuale dell’Amministrazione, che non ha dato esecuzione all’ordine istruttorio. La mancata ottemperanza rileva come comportamento omissivo ingiustificato e consente di desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., poiché l’ordine istruttorio è rivolto all’Amministrazione in quanto Autorità pubblica, tenuta a collaborare all’accertamento dei fatti.
Superati i profili di ammissibilità, il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta il segretario generale di altro Comune, con riserva di liquidare il compenso a carico dell’Ente inottemperante.
È invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta eccessivamente afflittiva in ragione delle difficoltà dell’adempimento, dei vincoli normativi e di bilancio e dello stato della finanza pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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