Procura alle liti generica su foglio separato: ricorso inottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 2967 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve rivestire i caratteri della specialità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., dovendo indicare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita. Il requisito non è soddisfatto quando la procura, rilasciata su supporto analogico separato e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, sia priva di tali elementi. In questo caso non è applicabile l’eccezione della procura apposta in calce all’atto, poiché la congiunzione documentale non garantisce la consapevolezza della parte sull’oggetto del mandato né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio di genericità non è sanabile ex artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., né è ammissibile l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Una docente, già vittoriosa davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Rimasta inottemperata l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’erogazione del beneficio e la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla penalità di mora. In sede di camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la procura alle liti priva dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. La delega, rilasciata su foglio separato, non indicava l’autorità giudiziaria adita, gli estremi del provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, risultando formulata in termini meramente generali con riferimento al “presente giudizio”.
Il Collegio ha escluso che la copia informatica della procura, allegata alla PEC di notifica del ricorso, potesse integrare l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto. Ha precisato che la congiunzione fisica tra delegazione e ricorso, prevista come eccezione, non può essere estesa al caso in cui uno dei documenti sia analogico e l’altro informatico, difettando in tal caso la prova che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto. Ha inoltre richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso.
Quanto alla sanabilità del vizio, il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione. Ha altresì negato la concessione dell’errore scusabile, rilevando che la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con compensazione delle spese, avuto riguardo alla peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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