Diniego di sanatoria edilizia per mutamento di destinazione d’uso non omogenea (TAR Emilia-Romagna n. 901 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’accertamento di conformità edilizia è legittimo quando le opere realizzate determinano il passaggio tra categorie urbanistiche non omogenee ai sensi dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001, configurando un mutamento di destinazione d’uso vietato dalle NTA del PRG anche in assenza di opere edilizie. La CILA dichiarata irricevibile dall’Amministrazione non costituisce titolo abilitativo valido, sicché le opere eseguite sulla sua base integrano abuso edilizio sanzionabile con misura ripristinatoria. L’utilizzo di uno strumento di liberalizzazione per interventi che esigono un titolo diverso lo rende tamquam non esset. La pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado, non definitiva ma efficace tra le parti, non impone la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., restando esperibile il potere discrezionale di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.

Il Fatto

Una società presentava al Comune una CILA per la realizzazione di opere interne in un fabbricato artigianale a destinazione produttiva, destinato alla lavorazione delle carni, poi ceduto a una società di costruzioni. L’Amministrazione dichiarava irricevibile la comunicazione, rilevando il contrasto con le NTA del PRG per il passaggio dalla categoria produttiva a quella commerciale. Seguiva un’ordinanza ripristinatoria nel 2019.

La società acquirente proponeva ricorso avverso l’ordinanza, respinto con sentenza non definitiva in quanto appellata. Successivamente presentava SCIA in sanatoria, conclusa con diniego del Dirigente SUAP. Avverso tale provvedimento la società ricorreva, deducendo violazione dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 e delle NTA, nonché illegittimità derivata dagli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto la richiesta di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. La giurisprudenza amministrativa e le Sezioni Unite della Cassazione richiamate escludono l’applicabilità dell’istituto quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza, ancorché non definitiva. Nel caso di specie la sentenza di primo grado, pur appellata, risultava pienamente efficace tra le parti per effetto del rigetto dell’istanza cautelare. Il Collegio non ritiene quindi di sospendere il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., essendo la causa matura per la decisione.

Respinta anche l’eccezione di ne bis in idem, poiché gli atti impugnati sono formalmente diversi e difetta il requisito del passaggio in giudicato della sentenza. Il principio, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., postula l’identità di parti, petitum e causa petendi, non ravvisabile nella fattispecie.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il diniego di sanatoria si fonda sul contrasto con le NTA per il mutamento di destinazione d’uso tra categorie urbanistiche non omogenee. Il Collegio richiama il proprio precedente inter partes, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui il passaggio da fabbricato produttivo a magazzino con uffici integra il mutamento vietato ai sensi dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001. Il mutamento tra categorie funzionalmente diverse, anche senza opere edilizie, è sanzionabile con la misura ripristinatoria.

La CILA dichiarata irricevibile non può costituire titolo abilitativo valido. L’utilizzo di uno strumento di liberalizzazione per interventi che richiedono un titolo diverso lo rende tamquam non esset, con conseguente configurabilità dell’abuso edilizio. L’Amministrazione è quindi titolare del potere repressivo e ripristinatorio. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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