Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Campania n. 3154 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Ove il ricorrente dichiari, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più alcun interesse al ricorso, il giudice non può decidere nel merito e deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La regola opera anche quando la caducazione dell’interesse derivi dall’acquisizione del documento richiesto in un diverso procedimento. La declaratoria in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Campania ex art. 116 cod. proc. amm. per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti, presentata in data 16 dicembre 2025 e volta all’ostensione di una nota riservata richiamata nel provvedimento con cui la Fondazione resistente aveva disposto, in suo danno, la sospensione della liquidazione degli emolumenti a titolo di premialità.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 16 febbraio 2026, con il quale la Fondazione ha respinto l’istanza, nonché il presupposto regolamento interno nella parte in cui sottrae all’accesso le note interne d’ufficio. Nel corso del giudizio, con nota dell’8 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, avendo acquisito il documento in altro procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha dichiarato, con nota depositata in data 8 maggio 2026, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, avendo acquisito il documento di interesse in un diverso procedimento. Si tratta di una dichiarazione specifica e univoca concernente il venir meno dell’interesse all’impugnativa.
Su questa premessa il Tribunale applica il principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo. Il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Il Collegio richiama, in termini, Consiglio di Stato sez. II, 9 agosto 2021, n. 5813.
Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, sussistono le condizioni per la loro compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito in rito della controversia e della mancata opposizione sul punto della difesa della resistente. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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