Silenzio-inadempimento dell’amministrazione e riconoscimento del titolo di insegnamento conseguito all’estero (TAR Lazio n. 8144 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del relativo termine senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’obbligo di provvedere sussiste indipendentemente da eventuali richieste di integrazione documentale, le quali non esimono l’amministrazione dall’adozione di una determinazione finale. Il termine per provvedere è fissato in quattro mesi, di cui tre per la decisione e uno per l’accertamento della completezza della documentazione. Accertato il silenzio, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso e conclusivo, assegnando un termine per provvedere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina italiana, ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda per il riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna, utile per l’insegnamento di sostegno. L’istanza è stata proposta nel maggio 2024 ma, nonostante la scadenza dei termini di legge, l’amministrazione non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso.

Avendo constatato l’inerzia, la ricorrente ha adito il TAR Lazio ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha quindi ritenuto il ricorso fondato. Il tribunale ha richiamato il quadro normativo di riferimento, individuato nel d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, e nella legge n. 241/1990.

Quanto al termine del procedimento, la disciplina applicabile prevede che entro trenta giorni dalla domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione ed eventualmente richieda integrazioni; il riconoscimento deve poi intervenire entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine massimo complessivo è quindi di quattro mesi.

Il termine è risultato ampiamente decorso alla data di presentazione del ricorso. Il Collegio ha inoltre precisato che la richiesta documentale formulata dal Ministero dell’Università e della Ricerca non assume rilievo per superare il silenzio: essa non equivale a una determinazione conclusiva, che continua a mancare. La pendenza di interlocuzioni istruttorie non fa venire meno l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha contestualmente nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione generale, in caso di ulteriore inerzia. Sia l’amministrazione sia il commissario dovranno improntare la decisione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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