Annullabile il diniego sulla siepe adottato senza preavviso di rigetto (TAR Toscana n. 1109 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega un atto di assenso edilizio o paesaggistico è annullabile quando l’amministrazione omette il preavviso di rigetto e motiva le ragioni ostative soltanto nel provvedimento finale. L’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 conferma l’annullabilità del diniego adottato in violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il contraddittorio endoprocedimentale, anche ampio e articolato in richieste di integrazione, non supplisce la comunicazione dei motivi ostativi. Gli atti interlocutori non immediatamente lesivi e le disposizioni regolamentari che acquistano lesività solo con l’applicazione concreta non sono autonomamente impugnabili, con conseguente tempestività del ricorso proposto avverso il diniego finale e gli atti presupposti.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in zona agricola, chiedono al Comune l’assenso per la piantumazione di una siepe in cipresso a delimitazione della proprietà, a tre metri dalla sede stradale. Dopo una serie di pareri interlocutori e di richieste di integrazione progettuale, le commissioni edilizia e paesaggistica esprimono parere negativo nella seduta del 15 maggio 2023, comunicato con atto del 22 maggio 2023: la siepe è ritenuta schermatura non congrua con il valore paesaggistico della collina, inserita in zona E2 e interessata da uno scorcio panoramico sulla vallata.

I ricorrenti impugnano il diniego, gli atti presupposti e, ove necessario, le norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio che assoggettano all’atto di assenso interventi soggetti a SCIA su fabbricati classificati di valore. Il Comune eccepisce la tardività del ricorso e l’infondatezza dei motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale dichiara inammissibile la memoria di replica depositata dall’amministrazione, perché la controparte non aveva depositato alcuna memoria difensiva cui replicare. Richiamando Cons. Stato n. 3610 del 2024 e i precedenti conformi ivi citati, il Collegio ribadisce che la facoltà di replica discende dall’esercizio della correlata facoltà della controparte e che il termine per la memoria conclusionale resta di trenta giorni, non dilatabile a venti.

Respinte le eccezioni di tardività, il Tribunale osserva che i pareri resi nel 2022 e nel gennaio 2023 erano atti interlocutori, privi di lesività immediata e definitiva, e che le disposizioni regolamentari hanno acquisito attualità lesiva solo con l’applicazione concreta operata dal diniego finale. Il ricorso avverso l’atto conclusivo e gli atti presupposti è quindi tempestivo.

Nel merito il primo motivo è fondato e assorbente. L’amministrazione, prima di esprimersi negativamente, avrebbe dovuto comunicare alla parte privata le ragioni per cui la tipologia di siepe proposta non poteva essere valutata favorevolmente, consentendole di presentare osservazioni sulla natura autoctona della specie e sull’impatto sulla visione panoramica.

Il Collegio rileva che l’unico atto riferito alla siepe è l’atto di assenso parziale n. 2 del 18 gennaio 2023, che si limita a richiedere un progetto specifico del verde nel rispetto delle zone agricole E2. Alla richiesta i ricorrenti hanno risposto con progetto e relazione tecnica, ma le commissioni hanno motivato le ragioni ostative direttamente nel provvedimento finale. Tale modalità integra la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non sanata dal contraddittorio interno al procedimento.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del parere negativo impugnato e assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nessun testo aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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