Quote latte: prescrizione decennale del prelievo e solidarietà del primo acquirente (Cons. Stato n. 5615 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare latte, il credito per sorte capitale si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., non costituendo il prelievo una prestazione periodica; agli interessi si applica invece il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.. Non opera il termine breve di cui all’art. 3, comma 1, Reg. CE n. 2988/1995, che disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie e non dei crediti e presuppone una “irregolarità” non configurabile nel sistema delle quote. La costituzione in giudizio dell’amministrazione nei giudizi avverso gli atti presupposti interrompe la prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c., senza che sia necessaria una domanda dell’ente creditore, e l’effetto si estende al produttore per il vincolo di solidarietà con il primo acquirente ex art. 1310 c.c.. Il credito non tributario non è soggetto ai termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, applicabili alle sole imposte dirette e all’IVA.
Il Fatto
L’appellante, titolare di azienda agricola, impugna la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 186/2025, che aveva in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento e le successive intimazioni relative a prelievi latte per le campagne 1995/96, 1996/97 e 1999/00, oltre interessi e oneri di riscossione.
In primo grado il produttore aveva contestato, tra l’altro, la prescrizione del credito, la decadenza di Agea, il contrasto della normativa interna con il diritto eurounitario e la mancata notifica degli atti presupposti. Respinto il ricorso, propone appello riproponendo le censure non accolte e il motivo assorbito in prime cure.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio conferma l’orientamento della Sezione: la sorte capitale si prescrive in dieci anni, mentre per gli interessi vale il termine quinquennale. Il richiamo all’art. 3, comma 1, Reg. CE n. 2988/1995 è inconferente, perché la norma riguarda le azioni giudiziarie e non i crediti, e nel sistema delle quote il prelievo non integra una “irregolarità”, essendo lo Stato direttamente debitore verso l’Unione.
Quanto all’interruzione, la costituzione in giudizio di Agea nei giudizi sugli atti presupposti produce effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c., senza necessità di una domanda dell’ente creditore. Nel caso concreto la Corte valorizza i giudizi definiti fino al 2015 e le sospensioni ex lege intervenute dal 1° aprile al 15 luglio 2019 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il credito non era dunque prescritto nel 2013.
Il rilievo sull’omessa notifica al produttore è respinto: tra acquirente e produttore sussiste un vincolo di solidarietà, sicché l’interruzione verso il primo acquirente si estende al produttore ex art. 1310 c.c. Le considerazioni svolte rendono superfluo il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, mancando i presupposti di rilevanza e pertinenza.
Sul secondo motivo, i termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA. Il credito per prelievo latte non ha carattere tributario e, quando fondato su accertamento divenuto definitivo, è soggetto al termine di prescrizione decennale, non maturato.
Infine, le sentenze di annullamento dei provvedimenti di compensazione nazionale, emesse in giudizi promossi da altri agricoltori, non possono essere invocate dall’appellante come giudicato a sé favorevole. I giudicati negativi del 2015 sugli atti di prelievo sono definitivi e il principio di certezza del diritto impedisce il riesame. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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