Abusi edilizi valutati unitariamente e ordine di demolizione legittimo (TAR Lazio n. 609 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di interventi edilizi eseguiti sulla medesima area, la natura e l’entità della trasformazione del territorio vanno valutate in termini unitari e non atomistici, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio. L’ordine di demolizione è atto dovuto e rigidamente vincolato, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza di titolo e l’individuazione della norma applicata. La puntuale quantificazione dell’area ulteriore da acquisire e della sanzione pecuniaria per inottemperanza non è richiesta nell’ordinanza di demolizione, ma caratterizza i provvedimenti successivi. La scadenza infruttuosa del termine di novanta giorni determina ex lege l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, con conseguente perdita di legittimazione del privato a richiedere l’accertamento di conformità.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno a destinazione agricola, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di più interventi eseguiti senza titolo edilizio: l’ampliamento dell’abitazione per oltre 200 mc, l’ampliamento del magazzino per oltre 75 mc, la costruzione di un gazebo di oltre 40 mq, una piscina di circa 45 mq e un ponte d’accesso di circa 27 mq. Con motivi aggiunti hanno contestato anche il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Un proprietario del fondo confinante ha spiegato intervento adesivo, rappresentando la pendenza di un procedimento penale e l’utilizzo del compendio per eventi notturni. In vista dell’udienza i ricorrenti hanno chiesto il rinvio della trattazione per proporre motivi aggiunti avverso il nuovo diniego di accertamento di conformità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendola ispirata da finalità dilatorie. La nuova reiezione dell’istanza di accertamento di conformità coincide sostanzialmente con quella già non impugnata, adottata per la medesima ragione dell’irricevibilità perché proposta oltre i novanta giorni. Il rinvio della trattazione è disposto solo per casi eccezionali, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e nel caso di specie non sussiste alcun evento straordinario non imputabile alla parte.

Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il Tribunale ha osservato che, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni, si è determinata ex lege l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atto dovuto e privo di contenuto discrezionale. I ricorrenti erano dunque privi di legittimazione rispetto al bene per richiedere l’accertamento di conformità. L’intervento adesivo è stato ritenuto ammissibile, spettando all’interveniente un interesse di mero fatto, dipendente da quello della parte resistente.

Nel merito, il Collegio ha affermato che non è possibile scomporre i singoli abusi per negarne l’assoggettabilità a sanzione: il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto. Il notevole impatto edilizio complessivo corrobora di per sé la legittimità della misura demolitoria. Quanto agli ampliamenti, gli interventi integrano la ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, richiedendo il permesso di costruire. La prova della preesistenza ante 1967 grava sul privato e deve fondarsi su documentazione certa.

Il gazebo, stabilmente infisso al suolo e di dimensioni rilevanti, non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico. La piscina, in muratura e di circa 45 mq, configura nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Il ponte d’accesso non risulta coperto dal titolo edilizio esibito, riferito a diversa particella. Quanto all’area da acquisire e alla sanzione, l’indicazione puntuale è richiesta solo nei provvedimenti successivi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il verbale impugnato è stato ritenuto congruamente motivato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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