Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 13729 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in base al quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Tale dichiarazione comporta la presa d’atto da parte del giudice e la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di carenza di interesse può essere resa anche in prossimità dell’udienza di discussione e legittima la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio l’atto con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. aveva rigettato la sottoscrizione della convenzione per il rilascio e il ritiro dei certificati bianchi riconosciuti a un’unità di cogenerazione ad alto rendimento. La ricorrente chiedeva, in subordine, l’accertamento del proprio diritto ad accedere al regime di sostegno disciplinato dal D.M. 5 settembre 2011 e la condanna del GSE alla stipula della convenzione, nonché il risarcimento del danno.
In prossimità dell’udienza di discussione, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, la società depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione integrale delle spese di lite. Il GSE S.p.A., nell’ultimo atto depositato, chiedeva al Tribunale di trattenere la causa in decisione ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel processo amministrativo, l’azione è nella piena disponibilità della parte ricorrente fino al momento della trattenuta in decisione della causa. Il principio dispositivo in senso ampio consente alla parte di manifestare, in qualsiasi momento anteriore alla decisione, la propria sopravvenuta carenza di interesse, senza che ciò assuma i caratteri di una rinuncia all’azione: diversamente dalla rinuncia, la dichiarazione di carenza di interesse non richiede l’accettazione delle altre parti costituite e determina la semplice presa d’atto del giudice.
La Corte ha valorizzato il precedente del Cons. Stato, sez. VII, n. 4033 del 2024, richiamato espressamente in motivazione, secondo cui la dichiarazione di non avere interesse alla decisione provoca la presa d’atto del giudice e conduce alla declaratoria di improcedibilità. Tale esito processuale trova il proprio fondamento normativo nell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dalla dichiarazione della ricorrente resa in vista dell’udienza e dalla richiesta del GSE di trattenere comunque la causa in decisione.
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Nota della Redazione
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