Istituzione dipartimento prevenzione richiede previo atto aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3650 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione del dipartimento unico di prevenzione costituisce atto di organizzazione dell’azienda sanitaria locale e deve essere preceduta dall’adozione dell’atto aziendale di diritto privato, in forza dei principi fondamentali dettati dagli artt. 3, comma 1 bis, e 7 bis d.lgs. n. 502/1992 e delle disposizioni regionali di attuazione. La materia dell’organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie rientra nella legislazione concorrente ex art. 117, secondo comma, Cost., afferendo alla tutela della salute, con concorso di tre fonti: legislazione statale di principio, legislazione regionale e atto aziendale. È inammissibile il motivo che deduca la violazione di una disposizione statale già abrogata al momento dei fatti di causa. Il provvedimento di conferimento dell’incarico di direzione del dipartimento unico, adottato in assenza di un atto aziendale valido ed efficace e della validazione della struttura commissariale, è illegittimo e va disapplicato.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’accertamento della illegittimità della revoca dell’incarico di direzione del dipartimento di prevenzione, con richiesta di disapplicazione del provvedimento del direttore generale dell’azienda sanitaria con cui era stato nominato un altro direttore del dipartimento unico, oltre al risarcimento del danno commisurato all’indennità mensile non corrisposta fino al collocamento in quiescenza.
Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d’appello ha invece accolto il gravame dell’azienda, ritenendo la revoca implicita illegittima perché il conferimento dell’incarico al nuovo direttore presupponeva l’adozione dell’atto aziendale e l’istituzione del dipartimento unico, circostanze ritenute non sussistenti per mancanza del parere della struttura commissariale. L’azienda sanitaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 502/1992, assumendo che il conferimento dell’incarico di direttore del dipartimento unico fosse provvedimento dovuto in mera esecuzione di un obbligo di legge, senza necessità di previa adozione e validazione dell’atto aziendale.
La Corte ricostruisce il quadro delle fonti. L’organizzazione delle aziende sanitarie attiene alla tutela della salute e ricade nella potestà legislativa concorrente: allo Stato spettano i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio, all’atto aziendale di diritto privato la concreta conformazione organizzativa.
Nel caso specifico, l’art. 3, comma 1 bis, d.lgs. n. 502/1992, richiamato dall’art. 5 della legge regionale n. 9/2005, prevede che l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda siano disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei criteri regionali. L’art. 7 bis d.lgs. n. 502/1992 demanda alle Regioni l’istituzione e l’organizzazione del dipartimento di prevenzione secondo i principi ivi contenuti.
La Corte rileva che l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, invocato dall’azienda, è stato abrogato dall’art. 7 d.lgs. n. 229/1999 e non era vigente al momento dei fatti: non può quindi invocarsi la violazione di una norma già espunta dall’ordinamento.
Di qui la conferma dell’iter del giudice d’appello: l’istituzione del dipartimento unico di prevenzione è atto di organizzazione e deve trovare fondamento nell’atto aziendale. La Corte territoriale ha accertato in fatto che tale atto non è stato adottato validamente ed efficacemente e che il provvedimento di conferimento dell’incarico, adottato in attuazione di un precedente provvedimento non validato dalla struttura commissariale, è illegittimo. Il ricorso è infondato, con condanna dell’azienda alle spese di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario, e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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