Obbligo contributivo Enpam per gli specialisti ambulatoriali subordinato alla natura convenzionale del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15463 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione al Fondo speciale di previdenza per gli specialisti ambulatoriali dell’Enpam e il conseguente obbligo di versamento dei contributi non discendono automaticamente dalla circostanza che l’istituto, presso cui il medico opera, sia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o ad esso equiparato. È necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui all’art. 48 della legge n. 833/1978, ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione. L’espressione “rapporto professionale” contenuta nel Regolamento Enpam deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che l’obbligo riguarda unicamente i rapporti riconducibili a quelli convenzionali disciplinati dalla citata norma.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva accertato l’obbligo dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (Acismom) di versare i contributi previdenziali al Fondo Speciale Enpam per gli specialisti ambulatoriali in favore di una medico che, dal 1993, aveva prestato attività presso i Centri Antidiabetici dell’Associazione sulla base di numerosi contratti di collaborazione.
I giudici di merito avevano ritenuto l’Associazione, ente di diritto pubblico internazionale, riconducibile tra gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale tenuti al versamento dei contributi, in quanto i Centri Antidiabetici gestiti erano equiparati, anche a fini previdenziali, agli enti pubblici ospedalieri. L’Acismom proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, incentrati sulla mancata applicabilità alla propria posizione della disciplina prevista per i medici convenzionati con il Ssn.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rilevando che la questione centrale riguardava l’interpretazione dell’espressione “rapporto professionale” contenuta nell’art. 1 del Regolamento Enpam per il Fondo degli specialisti ambulatoriali. Tale espressione, secondo il Collegio, deve essere letta in senso rigoroso e limitata ai soli rapporti riconducibili a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833/1978.
La Cassazione ha precisato che l’iscrizione ai Fondi Speciali Enpam è automatica e consegue alla stipula delle convenzioni. Per i medici che operano presso gli “altri istituti”, come i Centri Antidiabetici dell’Acismom, l’iscrizione è possibile solo a condizione che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui all’art. 48. L’equiparazione delle strutture dell’Acismom alle strutture sanitarie pubbliche costituisce solo un presupposto che consente di ricomprendere l’ente tra i potenziali destinatari degli obblighi, ma non è sufficiente a fondare l’obbligo contributivo.
La natura del rapporto intercorso con il medico rappresenta, pertanto, l’elemento decisivo per l’insorgenza dell’obbligo di versamento. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva errato nell’estendere in via generale l’obbligo, senza verificare la concreta natura dei rapporti e l’applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti nel tempo. L’accertamento di tale presupposto è stato ritenuto indispensabile, non essendo dirimente la sola circostanza del convenzionamento dei Centri Antidiabetici con il Servizio Sanitario Nazionale.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto enunciato, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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