Il danno da omessa comunicazione INAIL va provato se elemento della contestazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9079 del 06.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, allorché la contestazione addebiti al lavoratore, quale elemento costitutivo della fattispecie, oltre alla condotta negligente anche la produzione di un danno patrimoniale in favore del datore di lavoro, tale pregiudizio deve essere concretamente provato. Non è pertinente, a tal fine, il richiamo alla giurisprudenza che reputa irrilevante l’entità del pregiudizio quando ciò che viene in rilievo è la condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento. Il motivo che censura la mancata prova del danno è pertanto fondato e impone la cassazione con rinvio, perché il giudice del merito riesamini la sussistenza della giusta causa alla luce di tutti gli addebiti, non potendo segmentare l’incolpazione in modo da espungere le condotte già ritenute irrilevanti.
Il Fatto
La lavoratrice, inquadrata in livello 8Q del CCNL Industria Metalmeccanica con mansioni di HR Manager, veniva licenziata per giusta causa dalla società datrice. Gli addebiti contestati riguardavano, fra gli altri, l’omessa trasmissione di copia di un contratto stipulato con le RSU, l’omesso controllo e pagamento dell’acconto del premio INAIL per l’anno 2020 e l’omessa comunicazione al consulente esterno dei dati relativi alla voce rischio 721.
Impugnato il recesso, il Tribunale di Monza, in sede di opposizione ex legge n. 92 del 2012, accertava l’insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, dichiarava risolto il rapporto e condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, rigettava le originarie domande della lavoratrice e la condannava a restituire l’indennità percepita. Avverso tale pronuncia la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione del diritto di difesa per il mancato accesso alla documentazione aziendale, è ritenuto inammissibile. La censura tende a una rivalutazione degli accertamenti di merito, operati con motivazione adeguata, secondo i quali l’istanza difensiva era del tutto generica e la lavoratrice era già in possesso della documentazione utile per replicare.
Anche il secondo motivo, relativo alla tardività della contestazione disciplinare, non merita accoglimento. La Corte ribadisce che l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi tener conto delle ragioni del ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, con valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (per tutte, Cass. n. 281/2016; Cass. n. 16841/2018). Nel caso di specie il lasso temporale di circa un mese e mezzo tra la piena conoscenza dei fatti e l’avvio dell’iter disciplinare è stato ritenuto adeguato.
È invece fondato il terzo motivo. La contestazione disciplinare aveva addebitato alla lavoratrice non solo l’omesso controllo e la cura del pagamento dell’acconto del premio INAIL, ma anche di avere provocato un ingente danno alla società. Tale pregiudizio, pur non specificato in termini quantitativi, era stato individuato come elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e andava pertanto concretamente provato.
Non è pertinente il richiamo operato dalla Corte territoriale alla giurisprudenza che reputa irrilevante l’assenza o la speciale tenuità del pregiudizio, trattandosi di orientamento riferito più specificamente al caso dell’impossessamento di beni aziendali. Si impone dunque un nuovo esame, considerato che l’addebito relativo al premio INAIL era stato segmentato in tre distinte condotte e che quella concernente la mancata comunicazione al consulente esterno dei dati per l’autoliquidazione era già stata esclusa dalle negligenze rilevanti ai fini del recesso.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della sussistenza della giusta causa rapportata agli addebiti contestati e provveda sulle spese.
Nota della Redazione
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