Dipendenza da causa di servizio accertabile prima del pensionamento (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 12 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, su domanda del militare ancora in servizio, accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la rende opponibile all’INPS, che è l’ente competente a liquidare l’eventuale futuro trattamento pensionistico privilegiato. L’accertamento presuppone un interesse attuale e concreto del ricorrente, non essendo necessario che sia già intervenuto il pensionamento. La verifica si articola su due piani distinti: la riconducibilità temporale e modale dell’infermità al servizio prestato e la sua attitudine a fondare un trattamento di privilegio. Il riconoscimento della causa di servizio non comporta automaticamente la liquidazione della pensione privilegiata vitalizia, che richiede una menomazione ascrivibile ai gradi di invalidità previsti dalla legge.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso un comando provinciale, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una leucopatia encefalica multifocale di verosimile eziologia virale, con obiettività neurologica negativa. La vicenda risale a una serie di affezioni respiratorie e labirintiche registrate nei primi anni duemila e alla domanda amministrativa presentata nel 2003.
Il procedimento si è chiuso con un decreto del Comando Generale dell’Arma, adottato in conformità al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il militare ha impugnato quel provvedimento davanti alla Corte dei conti. INPS, Comando Generale e Ministero dell’Economia hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse, perché il ricorrente è ancora in servizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto le questioni preliminari. Riconosce la legittimazione passiva dell’INPS, chiamato in giudizio per ordine del giudice, perché il ricorrente ha interesse a rendere opponibile all’Istituto competente a liquidare l’eventuale trattamento pensionistico maggiorato la sentenza che accerta la dipendenza da causa di servizio.
La Corte richiama sul punto la Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017, valorizzando gli evidenti riflessi dell’accertamento sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è invece estromesso per difetto di legittimazione passiva.
Quanto all’interesse, il giudice ne afferma la sussistenza anche in mancanza di pensionamento: ciò che rileva è l’ottenimento di un accertamento opponibile ai convenuti. È dichiarata altresì la procedibilità del ricorso, essendo stata presentata la domanda amministrativa nel 2003 e definita nel 2017.
Nel merito la domanda è accolta solo in parte. Il giudicante aderisce alle risultanze del collegio medico e accerta che l’infermità è riconducibile al servizio sotto il profilo temporale e modale, in base al foglio malattie allegato al ricorso. L’attuale stabilità e l’assenza di psicopatologia in atto non la rendono però meritevole, quantitativamente, di un trattamento pensionistico di privilegio vitalizio.
La Corte applica il criterio tabellare del d.P.R. n. 915/1978: il trattamento di privilegio presuppone esiti di invalidità permanente compresi in una forbice determinata, ascrivibili almeno a una tabella A di ottava categoria. Accoglie quindi il ricorso limitatamente all’accertamento della causa di servizio, con ascrizione a una tabella B e due annualità di tabella A categoria 8ª. Quanto alle spese, ne dispone la compensazione integrale per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, richiamando l’art. 92 cod. proc. civ. e la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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