Azione erariale per contributi ARGEA: mancata prova del danno e rigetto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 38 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi pubblici destinati a investimenti, la domanda di condanna proposta dal Procuratore regionale va rigettata quando difetta la prova del danno erariale. Non integra il danno la mera prospettazione di un apparato documentale artificioso, quando le opere previste dal bando risultino eseguite e accertate dall’Amministrazione concedente nei sopralluoghi, le fatture non siano state ritenute inesistenti dall’Amministrazione finanziaria e i flussi finanziari di rientro trovino giustificazione nella restituzione di finanziamenti soci risalenti e infruttiferi. L’interposizione di una società nella catena esecutiva non è di per sé sufficiente a fondare l’addebito, occorrendo la dimostrazione rigorosa del pregiudizio patrimoniale subito dall’ente pubblico.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un imprenditore agricolo, in proprio e quale legale rappresentante della sua ditta individuale, chiedendo la condanna al pagamento di euro 215.670,70 in favore di ARGEA, oltre rivalutazione, interessi e spese. La somma corrisponde al contributo concesso nel 2014 a valere sulla Misura 122 del PSR Sardegna 2007-2013, azione dedicata al recupero e alla valorizzazione delle sugherete esistenti.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe creato un’apparenza documentale, interponendo una società nella catena esecutiva dei lavori forestali, al solo fine di gonfiare le spese rendicontate e massimizzare il contributo pubblico. I pagamenti delle fatture sarebbero stati seguiti da flussi finanziari di rientro nella disponibilità dell’imprenditore, con causali quali rimborso finanziamenti soci e giroconti, a dimostrazione della natura simulata del rapporto. Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione e contestando l’esistenza stessa del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la causa matura per la decisione applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di definire il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre. La questione decisiva è stata individuata nella mancata prova del danno.
La ricostruzione accusatoria appare smentita dalla documentazione in atti. Le opere previste dal bando sono state effettuate, come accertato da ARGEA nei sopralluoghi eseguiti in situ. La società interposta ha curato l’intera operazione, dall’affidamento dei subappalti all’assunzione degli operai necessari, circostanza confermata dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, dalle quali emergono anche le difficoltà affrontate per rispettare lo stretto termine imposto dal bando.
Assume rilievo decisivo l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, che non ha rilevato anomalie nelle fatture né le ha ritenute inesistenti. Quanto ai movimenti bancari, la Corte osserva che il contributo fu chiesto nel 2010 e, dopo un iniziale rigetto, concesso solo nel 2014 a seguito del ricorso al TAR. In tale arco temporale i soci avevano versato ingenti somme nelle casse della società, vantando crediti dichiarati infruttiferi nell’assemblea del 4 marzo 2014. Non si tratta dunque di un giro di denaro fittizio, ma della corretta restituzione di quanto anticipato, peraltro in misura superiore a quanto restituito.
Quanto al ruolo dell’amministratore subentrato, la Corte esclude che si tratti di un prestanome: si tratta di persona che aveva già ricoperto ruoli di responsabilità in seno alla società. Né meraviglia che l’imprenditore abbia dato indicazioni agli operai, poiché i lavori si svolgevano sui suoi terreni e gli obblighi imposti dal bando gravavano sulla sua azienda. Nel merito, la Corte ritiene provato lo stato di salute del convenuto nel periodo considerato.
La domanda attrice è stata pertanto rigettata per difetto di supporto probatorio, con assoluzione del convenuto. Essendo il proscioglimento nel merito, la Corte ha liquidato gli onorari difensivi in euro 5.000,00, al netto di spese generali e oneri di legge, a carico di ARGEA in applicazione dell’art. 31, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.