Giudizio di conto relazione organo controllo interno non condizione procedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 233 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. è adempimento obbligatorio e distinto dalla parificazione del conto, ma non ne integra condizione di procedibilità. La sua funzione è di elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto, sicché la sua omissione non ne impedisce l’approvazione quando la regolarità della gestione sia altrimenti dimostrata. L’obbligo grava sull’Amministrazione e non sull’agente contabile, con correlativa responsabilità dell’ente in caso di inadempimento. La mancata redazione e il mancato deposito della relazione non possono pertanto essere addebitati all’agente, né giustificare una declaratoria di irregolarità del conto.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo al conto giudiziale reso dall’agente contabile per la gestione del servizio di tesoreria di un Comune, per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2020. Il conto risulta compilato secondo lo schema di cui agli allegati al d.lgs. n. 118/2011 e parificato con le scritture contabili dell’Ente dal responsabile del servizio economico-finanziario.

All’esito dell’istruttoria, il magistrato riferisce la regolarità della gestione e rileva che non risulta depositata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.. Il conto è così sottoposto all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. d) c.g.c.. Nessuno è presente per l’agente e per il Comune; il Pubblico Ministero conclude per la dichiarazione di irregolarità del conto, proprio in ragione del mancato deposito della relazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamata la relazione di deferimento e la documentazione in atti, rileva che il conto è formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle disposizioni di legge e regolamentari. La gestione, anche in considerazione della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell’Ente, appare regolare e non presenta irregolarità ostative all’approvazione.

La questione centrale riguarda l’omesso deposito, unitamente al conto parificato, della relazione dell’organo di controllo interno. Il Collegio qualifica l’adempimento come specifico e diverso dalla parificazione del conto, sulla cui natura si è già pronunciata la Sezione, escludendo che esso integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto, come invece avviene per la parificazione. Ne rimarca comunque l’obbligatorietà e la correlativa responsabilità in caso di omissione.

La relazione costituisce, inoltre, un elemento di giudizio volto a valutare l’attendibilità delle risultanze del conto. In particolare, essa è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente, dovendosi garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile, per non vanificare la funzione del controllo, che, seppur interno, deve svolgersi in posizione di terzietà. Il suo livello di approfondimento dipende dalla tipologia del conto esaminato e dai dati analizzati ai fini della parifica.

Sul piano dell’imputazione dell’obbligo, la mancata redazione e il mancato deposito della relazione non possono essere addebitati all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Nel caso concreto, la carenza della relazione ha reso necessario acquisire copiosa documentazione per attestare l’attendibilità delle scritture, in esito alla quale la Sezione perviene a una valutazione positiva.

Il Collegio approva dunque il conto, con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi, demandando agli organi responsabili dell’ente, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Non è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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