Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione contabile per natura assistenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 4 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore del reddito di cittadinanza non è titolare di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e, pertanto, non è assoggettato alla giurisdizione contabile. Il beneficio istituito dal d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla legge n. 26/2019, persegue in via esclusiva una finalità di sostegno economico e di contrasto alla povertà, assumendo natura assistenziale. Le condizionalità previste dalla legge non integrano un inserimento funzionale del beneficiario nell’apparato pubblico, né configurano una gestione di risorse pubbliche per conto dell’amministrazione erogatrice. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la percettrice di reddito di cittadinanza chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della somma di € 10.929,84, oltre rivalutazione e interessi. Il danno erariale è stato ricondotto alla condotta della convenuta che, al fine di ottenere il beneficio, avrebbe reso dichiarazioni non corrispondenti al vero e omesso informazioni rilevanti in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.

In particolare, l’atto di citazione contesta l’aver attestato la detenzione in comodato gratuito dell’immobile di residenza, in realtà locato a fronte di un canone annuo di circa 26.000 euro, e l’aver omesso di dichiarare la proprietà di immobili e l’attività lavorativa del coniuge. Il beneficio, erogato da ottobre 2019 a gennaio 2021, è stato revocato dall’INPS con conseguente richiesta di restituzione. La convenuta non si è costituita. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato in via pregiudiziale la questione della giurisdizione, risolvendola con pronuncia declinatoria in favore del giudice ordinario. La Sezione ha richiamato la propria sentenza n. 125/2024, con la quale, in analoga fattispecie, era già stato dichiarato il difetto di giurisdizione, e ha preso le distanze dall’orientamento espresso dalla II Sezione Centrale d’Appello n. 468/2022, richiamato dall’Attore pubblico.

Secondo tale orientamento, la sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto di inclusione sociale e l’assunzione dei numerosi obblighi posti dall’art. 4 d.l. n. 4/2019 integrerebbero un rapporto di servizio, configurando il contributo come contributo di scopo. Il Collegio non ha aderito a questa impostazione.

Il primo profilo di criticità riguarda l’individuazione del soggetto titolare del rapporto di servizio. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 4/2019 e può sussistere una differenza tra il componente sottoscrittore del patto e quello che ha presentato la domanda senza essere obbligato alla stipula. Ne derivano difficoltà nel distinguere i meri percettori dai soggetti effettivamente astretti da obblighi pattizi.

Il secondo profilo concerne la natura dell’istituto. Il Collegio ha ritenuto che il reddito di cittadinanza persegua, in modo esclusivo, una finalità sociale di sostegno economico, ravvisando la qualificazione assistenziale nella previsione di esenzione dall’IRPEF di cui all’art. 3, comma 4, d.l. n. 4/2019, che richiama l’art. 34, comma 3, d.P.R. n. 601/1973. Le condizionalità, inoltre, non hanno trovato effettivo riscontro nella prassi attuativa, non richiedendo al percipiente alcun facere ulteriore rispetto alla disponibilità ad accettare offerte di lavoro.

Il Collegio ha preso atto che la Corte costituzionale, con le pronunce n. 126/2021 e n. 19/2022, ha affermato la finalizzazione della misura all’inserimento lavorativo, ma ha ritenuto tale finalità un mero auspicio di politica legislativa, esterno ed eventuale rispetto all’obiettivo di contrasto alla povertà. Sono stati richiamati gli arresti delle Sezioni giurisdizionali Campania e Molise che, in fattispecie analoghe, hanno declinato la giurisdizione contabile.

Conseguentemente, in via preliminare ed assorbente, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, innanzi al giudice ordinario la causa andrà riassunta nei modi e termini sanciti dall’art. 17 c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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