Inammissibile l’accertamento negativo della responsabilità erariale su ricorso di parte (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 106 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso ad istanza di parte proposto ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. D, del c.g.c., con cui il soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio domandi alla Corte dei conti l’accertamento negativo della responsabilità amministrativa per danno erariale a proprio carico. Tale strumento non è previsto dall’ordinamento e comporterebbe l’obliterazione degli istituti preprocessuali e processuali dettati dal legislatore, sovvertendo le posizioni dei protagonisti del giudizio e vanificando i poteri della Procura e del presunto autore del danno. La valutazione in ordine alla proposizione dell’azione di responsabilità compete esclusivamente al P.M. contabile. Parimenti inammissibile è la domanda di annullamento di atti e provvedimenti amministrativi, non potendo il Giudice contabile pronunciarsi sulla loro legittimità.
Il Fatto
Un dirigente di un Settore provinciale, preposto alla gestione di finanziamenti comunitari di un programma FSE, veniva raggiunto da un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con cui l’amministrazione provinciale ne intimava la rifusione del presunto danno patrimoniale derivante dalla revoca di un finanziamento regionale, per spese ritenute non ammissibili in sede di controlli di secondo livello.
Il dirigente impugnava gli atti dinanzi al T.A.R., che nel 2023 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, indicando la Corte dei conti quale giudice competente. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via principale, l’accertamento dell’insussistenza di responsabilità amministrativa, in subordine la declaratoria di prescrizione della pretesa risarcitoria. La Procura regionale eccepiva sotto vari profili l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di comprensibilità: sottoporre un soggetto a un procedimento di responsabilità amministrativa lo espone a una situazione di stress psicofisico che può incidere sulla qualità della vita, e va riconosciuto l’interesse del ricorrente a ottenere chiarezza, non potendo egli restare indefinitamente esposto a un’azione risarcitoria più volte annunciata ma mai promossa.
Ciò nonostante, la Corte dichiara inammissibile la domanda di annullamento di atti e provvedimenti amministrativi. I giudizi attribuiti al Giudice contabile non possono configurarsi come finalizzati a una mera delibazione sulla legittimità degli atti, onde pervenirne all’annullamento per asseriti vizi.
Quanto alla domanda di accertamento negativo, il Collegio rileva che uno strumento siffatto non è previsto dall’ordinamento, neppure dopo il riordino dei giudizi di competenza della Corte operato dal Codice di Giustizia Contabile. Ammetterlo comporterebbe una sostanziale obliterazione degli istituti preprocessuali e processuali predisposti dal legislatore, con richiamo alla giurisprudenza contabile più recente.
La Corte sottolinea che ogni valutazione inerente alla proposizione dell’azione di responsabilità compete alla Procura regionale. Nel giudizio contabile non esiste una disposizione analoga all’art. 409, comma 5, del c.p.p., che consente al giudice penale, in casi specifici, di ordinare al P.M. di formulare l’imputazione. Spetta esclusivamente al P.M. svolgere le attività istruttorie e requirenti e, nella fase preprocessuale, formulare la domanda risarcitoria, delineando il perimetro entro cui il Giudice deve pronunciarsi.
L’accertamento giurisdizionale presuppone un articolato procedimento istruttorio, posto a garanzia del soggetto ritenuto autore del danno, di cui è elemento essenziale la formalizzazione delle contestazioni a opera del P.M. con attivazione del contraddittorio. Il ricorso di parte sovvertirebbe le posizioni dei protagonisti del processo e vanificherebbe i poteri di Procura e presunto responsabile. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.