Danno erariale da lavoratori in nero e retrocessione a-titolata del contributo (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 64 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici, l’impiego di maestranze non regolarizzate costituisce indizio grave, preciso e concordante della lievitazione dei costi rendicontati rispetto a quelli effettivi, poiché il lavoratore non inquadrato, al quale non si applica il CCNL, costa normalmente meno all’impresa. La retrocessione a-titolata di somme dalla fornitrice alla percettrice, per il tramite di un soggetto fisico a essa legato, integra ulteriore indizio del minore esborso sostenuto e del conseguente indebito vantaggio. Grava sul convenuto, in posizione di prossimità alla prova ex art. 94, c.g.c., l’onere di allegare i titoli causali delle attribuzioni patrimoniali, non potendosi pretendere dal pubblico ministero la dimostrazione diretta di un fatto negativo. Le condotte sono imputabili alla società e al suo legale rappresentante in forza del rapporto di immedesimazione organica.

Il Fatto

La Sezione di primo grado aveva rigettato la domanda della Procura regionale volta al risarcimento del danno rappresentato da erogazioni pubbliche, pari a euro 176.131,35, disposte tra il 2017 e il 2018 in favore di una società immobiliare a valere su una linea di intervento del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, per la riconversione di un immobile destinato a ristorazione.

La Procura contestava l’indebita percezione delle contribuzioni per la falsità delle dichiarazioni rese in ordine all’assenza di rapporti di parentela e di legami economico-finanziari con la ditta esecutrice dei lavori, nonché per la mancata o ridotta esecuzione degli stessi. Il giudice di prime cure aveva escluso le falsità dichiarative e ritenuto gli indizi privi dei requisiti di precisione, concordanza e gravità. La Procura ha proposto appello affidandolo a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello ha innanzitutto rilevato che, a fronte della prova della realizzazione dell’intervento programmato, i primi due motivi — volti a ottenere il ristoro dell’intero importo del finanziamento — non meritano scrutinio positivo. Le evidenze processuali superano le censure sulla valutazione delle prove. Tuttavia, osserva la Corte, tali evidenze dimostrano la realizzazione dell’opera, non la corrispondenza tra l’importo rendicontato e quello dei lavori effettivamente eseguiti.

Su questo punto la Sezione ha ravvisato indizi gravi, precisi e concordanti, non adeguatamente considerati in primo grado, dimostrativi di minori costi rispetto a quelli rendicontati, con conseguente spesa ingiustificata a danno dell’ente regionale.

Il primo indizio è l’impiego, pacifico e accertato, di maestranze non regolarizzate. La Corte nega che si tratti di circostanza neutra: risponde a un dato esperienziale, tale da assumere i caratteri del fatto notorio, che il lavoratore in nero, al quale non si applica il CCNL quanto a tempi di lavoro, minimi salariali e trattamento previdenziale, costi meno all’impresa. Ne consegue, secondo criteri di ragionevolezza e normalità, che l’uso di lavoratori in nero ha determinato per la ditta esecutrice minori costi rispetto a quelli contabilizzati e pagati.

Il secondo indizio è la retrocessione. Dopo il saldo delle fatture per euro 91.905,13, la fornitrice ha erogato al proprio socio euro 89.423,00 a titolo di prestito infruttifero; il socio ha riversato quasi contestualmente, con importi corrispondenti, la somma complessiva di euro 94.900,00 alla società percettrice, mediante assegni privi di titolo giustificativo contrattuale o finanziario. Tali movimentazioni sono provate agli atti e non contestate quanto alla loro materialità, ma solo quanto alla giustificazione causale.

La Corte respinge la conclusione di irrilevanza della retrocessione fondata sulla mancata verifica, da parte del pubblico ministero, dell’insussistenza di rapporti debito/credito tra gli autori. L’onere probatorio ex art. 2697 c.c. non subisce deroga per i fatti negativi, ma la prova che un fatto non esiste può essere fornita indirettamente tramite presunzioni, purché coerenti con il principio di riferibilità o vicinanza dei mezzi di prova ex art. 94, c.g.c., riconducibile all’art. 24 Cost. Il pubblico ministero ha assolto al proprio onere allegando gli elementi indiziari dai quali presumere l’inesistenza di giustificazione causale; i convenuti, pur in posizione di prossimità alla prova, non hanno indicato alcuna causale.

Le somme oggetto della retrocessione, pari a euro 94.900,00, costituiscono dunque il parametro per liquidare il danno erariale, corrispondendo all’importo pagato con risorse pubbliche che la fornitrice, in ragione dell’impiego di lavoratori in nero, non ha utilizzato per la realizzazione dell’intervento ma per retrocederlo alla percettrice. Le condotte sono imputate a titolo doloso alla società e al suo legale rappresentante in virtù del rapporto di immedesimazione organica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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