Dipendenza da causa di servizio e onere della prova del nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 89 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata per infermità contratta durante il servizio militare di leva, la mancata redazione del modello C o del fascicolo medico-legale da parte dell’amministrazione costituisce, al più, atto omissivo del Comando e non può far ricadere sul militare l’onere della prova del nesso causale. Il nesso di causalità tra infermità e servizio non si interrompe neppure nella posizione di franchigia, stante l’assolvimento del servizio obbligatorio. Ove il giudice disponga consulenza tecnica d’ufficio e il parere del Collegio medico-legale risulti razionale e plausibile, la domanda va accolta nei termini indicati dal consulente, con liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare di leva, aveva riportato nel 1981 una lussazione della spalla sinistra a seguito di un trauma occorso in caserma, con ricovero presso l’ospedale militare il giorno successivo. Con decreto n. 377 del 4.09.2012 il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di pensione privilegiata per decadenza dai termini. Impugnato quel provvedimento, il Ministero provvedeva in autotutela ad annullarlo con decreto n. 106 dell’11.05.2015, riconoscendo la tempestività dell’istanza; il giudizio si chiudeva con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 124 del 14.04.2016.

Riassunta l’istruttoria di merito, il Ministero emetteva il decreto negativo n. 203 del 13.09.2018 per mancata dipendenza da fatti di servizio, sul presupposto del parere contrario del C.V.C.S. Il ricorrente ha impugnato tale decreto davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del trattamento privilegiato di ottava categoria tabella A.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato accolto nei termini indicati dal Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, il cui parere era stato acquisito con ordinanza istruttoria n. 86/2024. Il consulente ha riassunto la storia clinica e ha rilevato che il C.V.C.S. aveva negato la causalità di servizio adducendo la mancanza di documenti ufficiali (modello C) attestanti tempo, modo e luogo degli eventi, addossando così all’istante l’onere probatorio.

La Corte ha ritenuto erronea questa impostazione. La mancata redazione del modello C non è necessaria e, al più, integra un atto omissivo del Comando, che non può ricadere sul militare. Gli atti prodotti descrivono con chiarezza l’evento: il ricovero presso l’ospedale militare di Trieste avvenne il giorno successivo al trauma riportato in caserma, a valle del quale il militare fu condotto presso l’infermeria di Comando. La stessa disposizione di invio presso l’ospedale militare dimostra che gli accadimenti si verificarono in servizio e per causa di servizio.

Secondo il consulente, per il personale di leva il nesso di causalità non si interrompe neppure nella posizione di franchigia, stante l’assolvimento di un servizio obbligatorio. Accertata la dipendenza, la Corte ha esaminato gli esiti utili all’ascrivibilità tabellare. La C.M.O. di Roma, con verbale del 14.02.2017, aveva classificato gli esiti post-intervento in ottava categoria tabella A; il consulente ha però precisato che l’invalidità residuale è inferiore al 21 per cento, limite minimo per il beneficio pensionistico ad vitam, non essendovi anchilosi dell’articolazione.

Il Collegio medico ha pertanto concluso che l’infermità è dipendente dal servizio di leva svolto nel 1981 e ascrivibile a cinque annualità di tabella A, ottava categoria, una tantum, con contestuale decadenza del beneficio di P.P.O. ad vitam. La Corte ha giudicato il parere razionale e plausibile, accogliendo la domanda e riconoscendo l’infermità come dipendente dal servizio nei termini indicati. Ha inoltre liquidato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eccedente gli interessi, dalla scadenza di ciascun rateo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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