Indennizzi pescatori Capo Frasca dovuti per sola iscrizione alla marineria (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 35 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennizzo riconosciuto agli operatori della pesca per le limitazioni derivanti dalle esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca spetta a chi esercita l’attività nell’ambito della marineria interessata ed è iscritto al Compartimento marittimo di Oristano, non essendo richiesto che l’attività sia stata concretamente svolta nei tratti di mare oggetto di sgombero. Il nocumento risarcibile non si esaurisce nell’impossibilità materiale di pescare nelle aree temporaneamente interdette, ma comprende la riduzione della produttività del comparto conseguente alla concentrazione degli operatori e alla limitazione delle potenzialità di investimento. Ne deriva che la sola appartenenza alla marineria, con la conseguente riduzione dell’attività per effetto degli sgomberi, integra il presupposto del beneficio, senza che la sua percezione possa qualificarsi indebita per difetto di navigazione nell’area interdetta.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio una società cooperativa operante nella pesca e i suoi amministratori succedutisi nel tempo, chiedendone la condanna al risarcimento di un preteso pregiudizio erariale quantificato in euro 639.079,73. Il danno sarebbe derivato dalla percezione, tra il 2015 e il 2020, di contributi pubblici a titolo di indennizzo per le limitazioni imposte dalle esercitazioni militari di Capo Frasca, ai sensi dell’art. 332 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Secondo l’organo requirente i contributi sarebbero stati indebiti perché le imbarcazioni della cooperativa non avrebbero abitualmente navigato nell’area interdetta, con conseguente insussistenza del nocumento. La notizia di danno era stata appresa da denuncia della Guardia di Finanza. I convenuti si sono difesi sostenendo che il presupposto del beneficio è la sola appartenenza alla marineria, e non lo svolgimento della pesca nell’area interdetta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Il finanziamento pubblico in favore delle attività di pesca, pur trovando ragione contingente negli sgomberi degli specchi d’acqua, è orientato a sostenere il settore ed evitare la dismissione delle attività. La percezione dei contributi rientra dunque in un rapporto di servizio sostanziale, con conseguente competenza della Corte dei conti.
È stata poi respinta l’eccezione di prescrizione. La prospettazione dell’organo requirente colloca il disvelamento del presunto danno all’esito delle indagini della Guardia di Finanza, completate nel 2023: da tale data decorre il termine, non dalle singole liquidazioni annuali.
Nel merito, la domanda è stata rigettata. Il presupposto normativo di accesso ai contributi, contenuto nell’art. 2 del Protocollo tra Ministero della Difesa e Regione Sardegna del 26.10.2016, è l’appartenenza alla marineria interessata, senza distinzione tra imbarcazioni ormeggiate in porto, alate in riva o in acque interne collegate al mare. L’iscrizione al Compartimento marittimo di Oristano è condizione sufficiente, con esclusione delle marinerie di Bosa e delle acque interne prive di sbocco sul mare.
La Sezione ha richiamato la propria sentenza n. 238/2018, confermata dalla sentenza della Sez. I App. n. 316/2020: l’indennizzo non compensa l’impossibilità assoluta di pescare durante le esercitazioni, ma tiene indenni gli operatori dagli effetti negativi in termini di riduzione dell’attività. Ciò che rileva è l’esercizio della pesca nella marineria interessata e la riduzione subita, non la prova della pesca nei tratti temporaneamente interdetti.
Il nocumento, ha precisato il Collegio, non può correlarsi alla sola impossibilità di pescare nelle aree interdette, ma va esteso alle conseguenze degli sgomberi: la concentrazione di più operatori in un ambito marittimo ristretto, con riduzione della produttività complessiva, e la limitazione delle potenzialità di investimento per l’impossibilità di estendere l’attività in un’area del comparto potenzialmente idonea alla pesca. Assente la responsabilità dei convenuti, le spese di giudizio sono state liquidate a carico dell’amministrazione in euro 6.000,00, oltre accessori, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c..
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Nota della Redazione
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