Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 106 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili legato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali e connesso obbligo restitutorio; il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sull’uso dei beni. In difetto del presupposto soggettivo, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune, relativamente a un esercizio finanziario, ed è limitato alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità. La questione arriva al Collegio dopo la relazione di irregolarità del magistrato relatore, che aveva ricostruito la disciplina dei consegnatari e aveva prospettato che la gestione rendicontata non fosse riconducibile a un debito di custodia suscettibile di conto giudiziale.
L’atto depositato consiste in una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario — tra cui opere di consolidamento, strade, impianti e giardini — per i quali non risultano individuabili cespiti riconducibili a una gestione in magazzino. La parte convenuta ha controdedotto sostenendo l’insussistenza della qualifica di agente contabile e chiedendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure. Il consegnatario con debito di custodia gestisce un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto; il consegnatario con debito di vigilanza sorveglia soltanto il corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici. Solo il primo è tenuto alla resa del conto giudiziale e al conseguente giudizio di conto.
La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di rendicontazione giudiziale chi detiene mobili di ufficio per mero debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e conservazione dei beni ricevuti in consegna. Le scorte operative strettamente funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio restano estranee alla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa.
Il Collegio precisa che una giacenza eccedente la ragionevole necessità dell’ufficio, per qualità o quantità, segnerebbe il passaggio da una finalità di funzionamento a una di continuativo rifornimento, configurando una vera gestione contabile e un debito di custodia. Nel caso concreto, osserva il Collegio, i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito; sul piano formale la mera elencazione inventariale non dimostra una gestione in magazzino conforme al modello richiamato.
Su queste basi la Corte ritiene che gravassero sul consegnatario obblighi di sola vigilanza e non di custodia, con conseguente carenza dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate, trattandosi di giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a rapporto di effettiva custodia.
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Nota della Redazione
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