Interesse ad agire per accertamento della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 53 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., per l’accertamento dello status invalidante derivante da causa di servizio anche quando il militare sia ancora in servizio. La rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sulla spettanza del bene della vita costituisce risultato utile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. La giurisdizione della Corte dei conti si radica in relazione alla situazione attesa, e non a quella attuale, quando il fatto generatore del diritto incida sul trattamento pensionistico privilegiato, certo nell’an ma incerto nel quantum. Nel merito, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità è accertata sulla base delle conclusioni del CTU, che ne verificano la sussistenza del nesso causale.
Il Fatto
Il ricorrente, Appuntato dei Carabinieri in servizio presso una Stazione del Corpo, in data 07.11.2016, terminato il turno di servizio, mentre si recava con il proprio motociclo verso l’abitazione di residenza veniva investito da un autocarro che non gli dava la precedenza a una rotatoria, rovinando a terra. Trasportato al Pronto Soccorso, riportava un trauma cranico commotivo con contusione cervico-lombare e frattura composta dell’ala sacrale destra, con successivi periodi di riposo medico.
Presentata istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la C.M.O., con verbale Modello B, giudicava l’infermità non ascrivibile a categoria. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere di non dipendenza da causa di servizio e, sulla base di tale parere, la Direzione di Amministrazione adottava il Decreto impugnato. Il ricorrente agiva dunque davanti alla Corte dei conti chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione per essere il ricorrente ancora in servizio. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla possibilità di agire in mero accertamento: le azioni di accertamento non sono proponibili quando mirano soltanto all’accertamento di un fatto, ma lo sono quando tendono all’accertamento dell’esistenza di un diritto o di uno status.
L’interesse ad agire non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione del diritto: è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico e sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi che ne derivano. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. Sez. L n. 7096 del 09.05.201, indicata come Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096) e la giurisprudenza amministrativa in materia di accertamento dello status.
Alla luce di queste coordinate, la Corte ritiene sussistente l’interesse ad agire e la propria giurisdizione. Il ricorrente chiede la dichiarazione del proprio status invalidante come derivante da causa di servizio. Egli domanda un accertamento non in vista di un bene attuale, attinente alla attività lavorativa, bensì in relazione a un bene certo nell’an — la pensione — incerto nel quando e, soprattutto, incerto nel quantum. Se la malattia dipende dal servizio prestato, il quanto sarà maggiore rispetto a quello spettante in via ordinaria.
È quindi la situazione attesa, non quella attuale, a radicare la giurisdizione della Corte dei conti: la giurisdizione spetta al giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto incide sulla situazione attuale, mentre spetta alla Corte dei conti quando si chiede una pensione commisurata alla malattia derivante da causa di servizio.
Nel merito il ricorso è fondato. Le conclusioni del CTU sono pienamente attendibili e immuni da vizi logici. Il CTU, esaminati gli atti e visitato il periziando, ha accertato che, in seguito al politrauma conseguente all’incidente stradale del 07.11.2016, il ricorrente riportò un trauma cranico brevemente commotivo, un trauma distorsivo alla colonna cervicale, un trauma contusivo alla colonna lombo-sacrale con frattura lineare composta dell’ala sacrale destra ed ematoma muscolare al gluteo sinistro. Tali infermità sono dipendenti da causa di servizio, essendo soddisfatti i criteri di efficienza lesiva, modale, anatomico, cronologico, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 152-bis cod. proc. civ., richiamato dall’art. 158, comma 2, cod. giust. cont., in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore che ha reso la dichiarazione di anticipo.
Nota della Redazione
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