Responsabilità sanitaria contabile e applicabilità della legge Gelli-Bianco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 45 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto da responsabilità sanitaria, il fatto generatore del danno va individuato nella condotta illecita del sanitario al momento dell’atto medico e non nell’avvio delle trattative stragiudiziali o nell’introduzione del giudizio civile. Ne consegue che la legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, con rigetto delle eccezioni di inammissibilità, decadenza e inopponibilità della transazione fondate sugli artt. 9 e 13 della stessa legge. In materia di prescrizione, il dies a quo decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, poiché prima del pagamento sussiste solo un danno potenziale. Ai fini della responsabilità contabile, la transazione è mero elemento sintomatico del danno e il giudice valuta la condotta del sanitario sotto il profilo eziologico e soggettivo.

Il Fatto

La Procura erariale ha convenuto un medico ginecologo e un’ostetrica, dipendenti di una struttura sanitaria pubblica, contestando la responsabilità per danno erariale indiretto. Il danno sarebbe derivato dall’accordo transattivo stipulato dall’azienda sanitaria con i genitori di una minore, che avrebbe subito una paralisi ostetrica del plesso brachiale nel corso del parto. Secondo la Procura, i sanitari non avrebbero diagnosticato una distocia della spalla ed avrebbero eseguito la manovra di Kristeller, controindicata in tale evenienza.

La somma pagata dall’azienda a titolo di franchigia assicurativa, pari a € 100.000,00, è stata contestata ai due sanitari nella misura del 50% ciascuno. Entrambi si sono costituiti, eccependo la prescrizione e l’applicabilità della legge n. 24/2017, con conseguente decadenza e inammissibilità dell’azione erariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le eccezioni fondate sugli artt. 9 e 13 della legge n. 24/2017. Il nodo è l’individuazione del fatto generatore del danno erariale: se la condotta del sanitario o l’avvio delle trattative stragiudiziali. La Corte richiama la sentenza della Seconda Sezione centrale di Appello n. 101/2024, che ha ritenuto il fatto generatore coincidente con la condotta illecita durante l’atto operatorio, in coerenza con l’istituto del danno indiretto. L’orientamento difensivo è qualificato come minoritario e viene disatteso.

L’eccezione di prescrizione muove dal medesimo presupposto. Il dies a quo, secondo la giurisprudenza contabile anche a Sezioni Riunite, è individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Prima del pagamento, infatti, esiste solo un danno potenziale. Poiché il pagamento si è perfezionato con l’ordinativo indicato in atti e gli inviti a dedurre sono stati notificati a dicembre 2023 e gennaio 2024, il termine non era spirato.

Quanto alla pretesa inopponibilità della transazione, la Corte ribadisce che l’accordo è solo elemento sintomatico del danno erariale. Il giudice contabile non valuta la discrezionalità dell’amministrazione nel transigere, ma la sussistenza dei profili di responsabilità del sanitario in termini di nesso eziologico e di colpa grave.

Nel merito, i convenuti sono assolti per mancata prova della condotta e per assenza di colpa grave. Dalla documentazione, in particolare dalle cartelle clinica ostetrica e neonatologica, non emerge traccia di distocia della spalla. Il riferimento compare in termini ipotetici nella prima relazione medico-legale dell’assicurazione e diventa assertivo nella successiva, in assenza di riscontro clinico. Lo stesso articolo di letteratura depositato dalla Procura conferma che la paralisi del plesso brachiale è associata al trauma da parto solo nel 50-60% circa dei casi e che non sussiste nesso stretto e immediato con la distocia. Assume rilievo decisivo il buon indice Apgar della neonata, incompatibile con una sofferenza fetale tipica della distocia. La manovra contestata è stata eseguita perché mancavano le spinte espulsive spontanee della gestante, situazione potenzialmente rischiosa per il nascituro. Resta assorbita la richiesta di CTU. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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