Direttore dei lavori responsabile per il maggior costo della pavimentazione (Cass. civ. Sez. III n. 8 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori risponde, a titolo risarcitorio, del maggiore esborso sostenuto dal committente per la realizzazione dell’opera quando omette di vigilare affinché il manufatto sia realizzato con materiali e caratteristiche tali da renderlo corrispondente al prezzo concordato tra committente e appaltatore. La responsabilità sussiste anche se il prezzo è stato pattuito direttamente dal committente con l’impresa, perché il controllo sull’esecuzione rientra nei compiti del professionista. In sede di legittimità, la censura che si limiti ad affermare che il contratto non attribuiva al direttore alcun compito ulteriore, senza trascrivere o riassumere specificamente il contenuto del contratto, è inammissibile ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. L’eccezione di inadempimento del direttore può essere sollevata per la prima volta al momento della richiesta di pagamento del compenso professionale.
Il Fatto
Un architetto aveva svolto attività di progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di due capannoni in favore di una società committente. Il Tribunale di Trapani aveva condannato la società a pagare al professionista il compenso, determinato in base alle tariffe professionali, con decurtazione per non perfetta conformità dell’opera e detrazione degli acconti già versati.
La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma, ha ritenuto il professionista responsabile verso la committente, a titolo risarcitorio, dei maggiori esborsi sostenuti per alcune lavorazioni, tra cui la pavimentazione di un piazzale. Ha quindi condannato la società a pagare il compenso residuo e il professionista a rifondere la somma corrispondente al sovrapprezzo. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 2236 cod. civ., sostenendo che la scrittura con cui la committente aveva convenuto il nuovo prezzo della pavimentazione con l’impresa non gli attribuiva altro compito se non quello di sovrintendere all’esecuzione, senza obbligo di verificarne le caratteristiche concrete.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La sentenza impugnata aveva affermato l’inadempimento del direttore dei lavori sull’assunto che a lui fosse demandato il compito di verificare che la pavimentazione fosse realizzata con caratteristiche rispondenti al prezzo concordato. Tale ratio non risultava adeguatamente contestata, perché il ricorrente non aveva trascritto né riassunto in modo specifico il contenuto del contratto, come richiesto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., con riferimento all’oggetto e ai requisiti dell’opera da sovrintendere.
La Corte ha inoltre giudicato inconferente l’argomento secondo cui la committente non aveva contestato la congruità del corrispettivo prima della richiesta di pagamento del compenso: rileva il diverso profilo dell’inadempimento del direttore rispetto al controllo demandatogli sull’esecuzione dell’opera, eccepibile anche in quel momento. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura sull’art. 2236 cod. civ., per non avere prospettato alcuna questione relativa a problemi tecnici di speciale difficoltà e alla limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte individuato una condotta colposa diversa da quella dedotta nell’appello incidentale. Il motivo è stato giudicato infondato: la Corte si è mantenuta entro i limiti della domanda, perché l’omessa vigilanza del professionista costituisce esplicitazione della ragione del danno da sovrapprezzo lamentato dalla committente.
Con il terzo motivo il ricorrente censurava, ex art. 92 cod. proc. civ., la compensazione delle spese di entrambi i gradi. Anche tale motivo è stato dichiarato infondato, essendo la compensazione giustificata dalla reciproca soccombenza, né risultando sindacabile in sede di legittimità la misura della compensazione operata dal giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.