Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato sulle valutazioni tecniche dei concorsi (Cass. Sez. Un. n. 1 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto delle decisioni del Consiglio di Stato con il diritto dell’Unione europea o con la CEDU non integra, di per sé, un eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., poiché la violazione delle norme eurounitarie o convenzionali dà luogo a un motivo di illegittimità che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione. Non rileva il dato qualitativo della gravità del vizio, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza. La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia corretto un errore materiale non costituisce autonomo esercizio del potere giurisdizionale e non è impugnabile con ricorso per cassazione. Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza evidente, senza che ciò comporti invasione del merito amministrativo.
Il Fatto
Una candidata non ammessa alla prova orale di un concorso per Dirigenti Scolastici impugnava la procedura concorsuale. La ricorrente aveva conseguito nella prova scritta un punteggio di 65,60, superiore alla sufficienza secondo il parametro di 6/10, ma inferiore alla soglia più elevata fissata dal bando e dal D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Il TAR rigettava la domanda; il Consiglio di Stato confermava il rigetto con sentenza n. 7682 del 2 settembre 2022.
Ritenendo che la motivazione della sentenza fosse riferibile a un diverso giudizio, per un presunto scambio di file, la candidata proponeva ricorso per correzione di errore materiale, rigettato con ordinanza n. 1308 del 7 febbraio 2023. Ha quindi adito le Sezioni Unite con un unico motivo, deducendo eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile. Quanto alla censura avverso l’ordinanza di correzione, ribadiscono che la pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un autonomo e nuovo esercizio del potere giurisdizionale e non è impugnabile con il ricorso per cassazione, non investendo i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali.
Il ragionamento più articolato riguarda la sentenza n. 7682. La Corte ricorda che il contrasto delle decisioni del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, un eccesso di potere giurisdizionale: anche la violazione delle norme eurounitarie o CEDU dà luogo a un motivo di illegittimità che si sottrae al controllo di giurisdizione. Né può attribuirsi rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, valutazione incompatibile, sul piano teorico, con la definizione degli ambiti di competenza.
Viene richiamata la giurisprudenza della Consulta, in particolare la sentenza n. 6 del 2018, che ha escluso la compatibilità della concezione dinamica della giurisdizione con la lettera e lo spirito dell’art. 111, settimo e ottavo comma, Cost. L’eccesso di potere giudiziario è riferibile solo alle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione — invasione o arretramento — e di difetto relativo, non ammettendo soluzioni intermedie fondate su sentenze abnormi o anomale.
Quanto alle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici, esse sono assoggettabili al sindacato del giudice amministrativo qualora affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza evidente. La natura impugnatoria della giurisdizione amministrativa di legittimità non consente un’indagine diretta sulla materia controversa. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha rispettato tali principi, donde l’insussistenza del denunciato vizio e l’inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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