Danni da cani randagi: legittimazione passiva della Asl, non del Comune (Cass. civ. Sez. III n. 10 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per i danni causati da cani randagi, la legittimazione passiva grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli animali. Ai sensi degli artt. 2, 6 e 8 della legge regionale Puglia n. 12 del 1995, il recupero dei cani randagi spetta ai servizi veterinari delle Usl, mentre i Comuni sono tenuti alla sola gestione dei canili per l’accoglienza degli animali già recuperati. Il Comune è dunque privo di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai randagi, con conseguente esclusione di ogni sua responsabilità, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ.

Il Fatto

Il conducente di un’autovettura, percorrendo una via del centro abitato, si trovava improvvisamente di fronte a un branco di cani randagi che invadeva la sede stradale. Per evitare di travolgerli, sterzava verso il lato opposto, urtando di striscio un animale e terminando la corsa contro un palo della rete elettrica. L’autovettura riportava danni quantificati in euro 4.970,00.

Il danneggiato convenne davanti al giudice di pace il Comune e l’Asl, chiedendo il risarcimento. Il giudice di pace rigettò la domanda per mancata prova della dinamica. In appello il Tribunale, in riforma, condannò in solido l’Asl e il Comune al risarcimento, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su quattro motivi. Il primo contesta la legittimazione passiva del Comune, invocando la ripartizione di competenze fissata dalla legge regionale Puglia n. 12 del 1995: il recupero dei randagi spetta ai servizi veterinari delle Usl, mentre ai Comuni competono solo i controlli connessi all’attuazione della legge, esercitati mediante le Usl.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la responsabilità civile per i danni da randagismo grava sull’ente titolare del compito di cattura e custodia per legge regionale (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 3737 del 2023; conformi Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021). Con specifico riguardo alla legge pugliese, questa Sezione ha già statuito che, ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, il Comune è privo di legittimazione passiva, dovendosi limitare alla gestione dei canili per la mera accoglienza degli animali recuperati, mentre al ricovero sono tenuti i servizi veterinari delle Asl (Cass. Sez. III, sent. n. 17060 del 2018; conforme Cass. Sez. III, ord. n. 9671 del 2020).

Il dato letterale conferma la lettura: l’art. 6 attribuisce il recupero ai servizi veterinari delle Usl, mentre l’art. 2 si limita a prevedere che i controlli connessi all’attuazione della legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Usl. Il primo motivo è pertanto fondato.

Il secondo motivo, che lamenta l’assenza di un concreto comportamento colposo e l’ammissione di una responsabilità oggettiva, resta assorbito. La Corte osserva in ogni caso che l’attraversamento della strada da parte di un animale randagio, evento puramente naturale, può comportare un obbligo dell’ente gravato di impedirlo nei limiti della esigibilità, rilevando che l’impatto avvenne fuori del centro abitato.

Assorbiti anche il terzo motivo, sulla pretesa responsabilità più stringente di quella oggettiva, e il quarto, sul calcolo di interessi e rivalutazione secondo i principi delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995: esclusa la legittimazione passiva del Comune, nulla è dovuto da quest’ultimo. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *