Consulenza tecnica collegiale obbligatoria nei giudizi di responsabilità sanitaria (Cass. civ. Sez. III n. 15594 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 15 della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, che impone la nomina di un collegio di consulenti nei giudizi di responsabilità sanitaria, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, pur essendo stata espletata anteriormente una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme previgenti e senza il requisito della collegialità, permane l’obbligo del giudice del merito di dare attuazione al principio di collegialità mediante la rinnovazione della consulenza e l’affidamento dell’incarico a un collegio in possesso dei requisiti di legge. L’inosservanza del requisito di necessaria collegialità è causa di nullità della sentenza resa sulla base di quella consulenza, per violazione di norma processuale inderogabile.

Il Fatto

I congiunti di una paziente deceduta nel dicembre 2013 per le conseguenze di un empiema pleurico convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, l’azienda ospedaliera presso cui la donna era stata ricoverata, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario. In via preventiva era stata esperita una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, conclusasi con un elaborato che escludeva profili di critica all’operato dei sanitari.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non provato il nesso causale e non praticabile il drenaggio toracico. Respinse anche l’istanza di rinnovazione della c.t.u., osservando che l’a.t.p. era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e che non era possibile scomporre in fasi una procedura unitaria. La Corte d’Appello di Venezia confermò la decisione, richiamando il principio tempus regit actum con riguardo al momento della scelta dell’ausiliario nel procedimento preventivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni connesse al peculiare dipanarsi temporale della vicenda. La prima attiene all’applicabilità ratione temporis dell’art. 15 della legge n. 24 del 2017 quando il giudizio risarcitorio sia introdotto dopo l’entrata in vigore della legge (1° aprile 2017), ma sia stato preceduto da un procedimento di consulenza preventiva espletato anteriormente. La seconda riguarda le conseguenze dell’inosservanza della previsione che richiede l’affidamento dell’incarico a un collegio.

Sulla prima questione la Corte rileva lo stretto raccordo tra consulenza preventiva e giudizio di merito, desumibile da molteplici indici: l’attivazione della prima è condizione di procedibilità del secondo; il giudice del merito è lo stesso che ha trattato il procedimento preventivo; la domanda diviene procedibile con salvezza degli effetti sostanziali e processuali se il ricorso è depositato entro novanta giorni. Tale raccordo, tuttavia, non vale a configurare un procedimento bifasico unitario, come già affermato da Cass. n. 11804 del 5/05/2025, che ha qualificato i due procedimenti come distinti e solo funzionalmente collegati.

Poiché l’art. 15 detta regole relative a un preciso incombente istruttorio, esso è applicabile al giudizio di merito iniziato dopo la sua entrata in vigore. Il Tribunale, una volta avviato il giudizio risarcitorio, avrebbe dovuto porsi il problema dell’idoneità della consulenza ante causam a costituire valido supporto istruttorio e ordinarne la rinnovazione con incarico collegiale.

Sulla seconda questione la Corte muove dalla formulazione della norma, che non lascia spazio a interpretazioni diverse quanto all’obbligo di nomina collegiale. Richiama Cass. n. 32143 del 10/12/2019 e Cass. n. 12593 del 12/05/2021, che già avevano rimarcato l’obbligatorietà della consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria. Il fondamento razionale è individuato nella sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 20 maggio 2021, che ha posto in luce come il principio di necessaria collegialità scaturisca dalla delicatezza delle indagini e dall’esigenza di una verifica esaustiva. Ne emerge una lettura della norma quale cogente indicazione di collegialità, espressiva di una valutazione predeterminata dal legislatore di incompiutezza degli accertamenti espletati in difformità. Da ciò la non condivisibilità dell’orientamento che ritiene insindacabile la valutazione del giudice che reputi sufficiente la consulenza del solo medico legale: la mancata osservanza del requisito costituisce causa di nullità della sentenza per violazione di norma processuale inderogabile. Il vizio risulta dedotto dagli attori sin dall’atto di citazione introduttivo e poi nei motivi di gravame, erroneamente disattesi. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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