Disconoscimento copie non tempestivo e natura confessoria delle dichiarazioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24013 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca confessione si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione immune da vizi logici. Il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all’originale è disciplinato dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.: la copia non autenticata si ha per riconosciuta, quanto a conformità, scrittura e sottoscrizione, se non è disconosciuta in modo formale e inequivoco nella prima difesa utile rispetto alla produzione. Il disconoscimento generico, formulato in un precedente procedimento cautelare, non impedisce che le copie siano utilizzabili nel giudizio di merito. In materia di concorso di cause, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., il concorso causale del creditore non esclude la rilevanza della condotta omissiva colposa del dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una banca, dal 2003 ricopriva il ruolo di responsabile del reparto “servizi vari e logistica”; un suo sottoposto compiva per circa un decennio operazioni irregolari di emissione di assegni circolari, appropriandosi di somme ingenti. La banca conveniva in giudizio il ricorrente davanti al Tribunale di Napoli per sentire accertare la sua responsabilità contrattuale per omesso controllo sul sottoposto e ottenere il risarcimento.

Il Tribunale dichiarava la responsabilità contrattuale e condannava il ricorrente al risarcimento, riconoscendo alla sua condotta un’apporto causale del 20%. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; la banca resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la qualificazione come confessorie delle dichiarazioni rese dal ricorrente agli ispettori. La Corte lo dichiara inammissibile: stabilire se una dichiarazione integri ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante è apprezzamento di fatto, non censurabile in legittimità se adeguatamente motivato.

Il secondo motivo investiva la ritenuta tardività del disconoscimento delle copie delle distinte contabili prodotte dalla banca. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto l’atto difensivo con cui, in sede cautelare, avrebbe contestato la conformità agli originali. Nel merito, la Corte ribadisce che ai fini della tempestività opera il regime degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con onere di disconoscere nella prima difesa utile; il disconoscimento generico in fase cautelare lascia le copie utilizzabili nel merito.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per assoluta genericità, non essendo sviluppata alcuna censura alla motivazione sulla colpa. Il quarto è inammissibile perché sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, prospettando un mero errore di valutazione e non un errore di percezione.

Il quinto motivo, sul concorso causale della banca, è inammissibile per la c.d. doppia conforme e, comunque, perché in virtù dell’art. 41 cod. pen. il concorso del creditore non escluderebbe la rilevanza della condotta omissiva accertata nella misura del 20%. Il sesto, sulla motivazione della quantificazione, è inammissibile per novità della questione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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