Mansioni superiori DSGA, la posizione economica va liquidata in aggiunta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15198 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità spettante all’assistente amministrativo incaricato delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi è pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente. Nel calcolo del sottraendo rientra anche la posizione economica maturata in relazione alla qualifica di inquadramento. Ne deriva che tale voce, una volta determinato il differenziale, deve essere corrisposta in aggiunta allo stipendio tabellare e all’indennità di mansioni superiori. Il criterio della retribuzione complessivamente goduta, non lesivo dell’art. 36 Cost., non autorizza l’assorbimento della posizione economica nell’indennità differenziale, perché essa opera già nel sottraendo riducendo l’importo dell’indennità.
Il Fatto
Quattro assistenti amministrative in servizio presso istituti scolastici avevano ottenuto dal Tribunale l’accoglimento parziale della domanda diretta al pagamento delle somme spettanti a titolo di posizione economica connessa al profilo di assistente amministrativo, in aggiunta all’indennità liquidata per lo svolgimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi.
Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria avevano impugnato la decisione. La Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’appello, rilevando che l’amministrazione aveva escluso la voce “ATA valorizzazione professionale area B posizione 2”, ritenendola incompatibile con la maggiorazione riconosciuta dalla legge n. 228 del 2012. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228/2012, e sostenendo che il riconoscimento della posizione economica avrebbe duplicato un compenso già considerato nel calcolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina speciale dettata dal comma 45 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, che rimette la liquidazione del compenso all’art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e ne fissa la misura nella differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente incaricato.
Si tratta di una norma speciale, che deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia retributiva. Rispetto alla previsione contrattuale, che quantificava l’indennità di funzioni superiori nel differenziale dei livelli iniziali di inquadramento, la norma sopravvenuta lascia immutato il minuendo ma modifica il sottraendo, valorizzando l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente.
Ne consegue che l’indennità differenziale si riduce progressivamente con l’aumentare dell’anzianità del dipendente e può azzerarsi quando la sostituzione sia affidata a un assistente che abbia superato i ventuno anni di anzianità. Il Giudice delle leggi aveva già escluso il contrasto con l’art. 36 Cost., osservando che la progressione economica valorizza e già remunera la maggiore esperienza maturata.
Il passaggio decisivo riguarda la collocazione della posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. Essa entra a far parte del sottraendo e, quindi, riduce l’importo del differenziale. Non può essere assorbita dall’indennità, perché il differenziale è calcolato al netto di quella voce, che va invece liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante in relazione alla qualifica di inquadramento.
La Corte territoriale aveva correttamente interpretato le disposizioni normative e contrattuali e accertato in fatto che l’amministrazione, pur avendo quantificato esattamente il differenziale, aveva omesso di corrispondere la posizione economica. La duplicazione, osserva la Corte, è semmai quella prospettata dall’amministrazione in danno del dipendente: inserire la progressione economica nel sottraendo e insieme ometterne la corresponsione conduce all’azzeramento totale dell’indennità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese; non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione istituzionalmente esonerata dal versamento.
Nota della Redazione
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