Mansioni apicali di fatto al dirigente medico: spetta solo l’indennità di sostituzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4915 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Alla dirigenza sanitaria non si applica l’art. 2103 cod. civ., poiché la qualifica dirigenziale non identifica un insieme di mansioni, ma l’idoneità professionale a ricoprire un incarico. Ne deriva che la sostituzione di un dirigente medico ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 non integra svolgimento di mansioni superiori, operando nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente sostituto spetta esclusivamente l’indennità di sostituzione prevista dalla contrattazione collettiva, anche quando la preposizione avvenga di fatto e senza formale provvedimento, restando esclusa la corresponsione della retribuzione di posizione del sostituito. Il superamento del termine di sei o dodici mesi previsto per la copertura del posto vacante ha funzione sollecitatoria e non legittima la pretesa del trattamento economico integrale, sicché l’art. 36 Cost. non è invocabile.
Il Fatto
Un dirigente medico di ruolo di una azienda sanitaria locale ha agito in giudizio per ottenere le differenze retributive maturate per aver svolto, dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2015, le funzioni di direttore di un servizio di igiene e sanità pubblica. Il primo giudice ha dichiarato la domanda inammissibile per difetto di allegazione. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, ha ritenuto non contestato lo svolgimento delle mansioni superiori e ha condannato l’Azienda al pagamento di una somma a titolo di differenza per retribuzione di posizione minima unificata, escludendo l’indennità di esclusività e le voci di indennità di struttura complessa.
La Corte territoriale ha escluso l’operatività dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, non ricorrendo un caso di sostituzione di altro dirigente assente o impedito, e ha disatteso l’eccezione dell’Azienda, che assumeva di aver erogato al dirigente l’indennità di sostituzione per l’intero periodo. Avverso tale pronuncia l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il dirigente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 414 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda, è stato dichiarato inammissibile. La censura, pur integrando un error in procedendo, non era stata sviluppata nei suoi termini né ancorata agli atti: il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in linea con le indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 e con il precedente Cass. Sez. L n. 3612 del 2022.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono stati esaminati congiuntamente all’unico motivo del ricorso incidentale, poiché tutti attengono alla questione centrale del trattamento economico spettante al dirigente medico che, in difetto di formale conferimento dell’incarico secondo la procedura prescritta, svolga le corrispondenti mansioni dirigenziali.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 non integra mansioni superiori, perché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; non trova quindi applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto spetta solo l’indennità sostitutiva, senza che rilevi la prosecuzione dell’incarico oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante (Cass. Sez. L n. 21565 del 2018, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., a superamento della diversa interpretazione di Cass. Sez. L n. 13809 del 2015); principio ribadito da Cass. Sez. L n. 2875 del 2024 e da Cass. Sez. L n. 15744 del 2024, che ha chiarito come l’indennità contrattuale sia dovuta anche in caso di preposizione di fatto. È stata così confermata la linea che supera l’isolata Cass. Sez. L n. 34541 del 2019.
L’inoperatività dell’art. 2103 cod. civ. per la dirigenza, sancita dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale esprime solo l’idoneità a ricoprire un incarico. Per la dirigenza sanitaria il principio è ribadito dall’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, che colloca i dirigenti in un ruolo e livello unico, e dall’art. 15-ter, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che esclude espressamente l’applicazione dell’art. 2103, comma 1, cod. civ. Trova dunque applicazione l’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, che delega alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti e fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione. Il comma 4 dell’art. 18 del CCNL limita la durata della sostituzione al tempo necessario all’espletamento delle procedure concorsuali; il mancato rispetto di quel termine ha funzione sollecitatoria e non può fondare la rivendicazione dell’intero trattamento del sostituito.
Ne è conseguito l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, l’assorbimento del quarto e il rigetto del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria, con integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna del ricorrente incidentale alle spese di legittimità, oltre all’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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