Rendita catastale DOCFA: motivazione dell’avviso e riferibilità ai contitolari (Cass. civ. Sez. V n. 9127 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza rispetto alla rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Diversamente, il riclassamento operato d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 richiede motivazione più approfondita, volta a evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 701 del 1994, la dichiarazione di variazione sottoscritta da uno solo dei titolari di diritti reali sul bene è riferibile a tutti i contitolari e produce effetti fiscali verso ciascuno di essi.
Il Fatto
Due contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato i dati della dichiarazione DOCFA presentata per la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile.
La questione investe, da un lato, la sufficienza della motivazione dell’atto di classamento e, dall’altro, la riferibilità della dichiarazione DOCFA al contitolare che non l’aveva sottoscritta, nonché la sindacabilità nel merito delle superfici e dei valori censuari accertati.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama un orientamento consolidato (Cass. n. 24677 del 2022, Cass. n. 30166 del 2019, Cass. n. 12497 del 2016, Cass. n. 23237 del 2014) e distingue la procedura DOCFA dal riclassamento d’ufficio. Nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto forniti dal contribuente non siano disattesi e la differenza derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico.
La Commissione territoriale aveva accertato che l’Ufficio aveva determinato la rendita sulla base delle consistenze e dei valori unitari dichiarati dalla parte, con l’unica eccezione della superficie del porticato, effettivamente esistente e indicata nella perizia giurata. L’aumento corrispondeva proprio al valore di tale porzione, moltiplicato per il valore unitario indicato nella dichiarazione. Ne deriva che l’Amministrazione non doveva motivare in maniera precipua.
Sul secondo motivo, la Corte richiama il d.m. n. 701 del 1994, che consente la sottoscrizione della dichiarazione da parte di uno solo dei soggetti titolari di diritti reali sui beni denunciati. La Commissione aveva accertato che la procedura era stata effettuata da un contitolare e che la proposta di variazione doveva ritenersi riferibile anche al proprietario, con effetti fiscali a carico di tutti gli intestatari in forza del principio di solidarietà.
Il terzo e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni conformi, e per aver preteso una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie in contrasto con il principio di specificità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ..
Il quarto motivo è disatteso perché, pur formulato come violazione di legge, sollecita un riesame del merito estraneo al giudizio di legittimità. Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte ribadisce che il riclassamento può limitarsi a indicare consistenza, categoria e classe, con funzione di delimitare le ragioni deducibili nel successivo contenzioso, nel quale l’accertamento ha ad oggetto non l’idoneità della motivazione ma il merito della controversia. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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