Notifica atto impositivo per irreperibilità relativa provata solo con ricevuta CAD (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9125 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo tramite il servizio postale, secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, per temporanea assenza dello stesso ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Non è a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Ne deriva che è inammissibile l’opposizione all’avviso di addebito fondata su una notifica ritenuta valida senza la seconda raccomandata informativa.

Il Fatto

Una contribuente proponeva opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS le contestava il mancato versamento di contributi nella Gestione Commercianti per gli anni dal 2010 al 2013. Il primo giudice accoglieva l’opposizione; in sede di gravame, la Corte d’Appello di Roma riformava la pronuncia e dichiarava inammissibile l’opposizione, ritenendo assorbente la circostanza che la notifica dell’avviso, effettuata mediante semplice raccomandata postale, fosse stata rituale. Secondo il giudice di appello, alla notifica per posta si applicano le regole generiche di consegna della raccomandata e non quelle proprie della notificazione, con la conseguenza che non occorreva la seconda raccomandata informativa. La contribuente ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, d. lgs. n. 890 del 1982, art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999, art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 D.M. 9.4.2011 e art. 140 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d. lgs. n. 546 del 1992. Si contesta la decisione per avere escluso la necessità della raccomandata informativa di deposito ai fini della prova del perfezionamento della notifica di un avviso di addebito INPS, effettuata dall’Ente avvalendosi del servizio postale senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in una fattispecie di irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio.

La Corte ritiene il motivo fondato. Le Sezioni unite n. 10012 del 2021 hanno risolto il contrasto insorto sul modo di assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante impiego diretto del servizio postale nel caso di temporanea assenza del notificatario. Il principio affermato è che, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, il cd. CAD. Non è sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata.

La sentenza impugnata, che ha deciso la causa ritenendo non necessaria la seconda raccomandata informativa, si pone in contrasto con tale principio. Essa deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto indicato, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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