Diritto di affissione e organizzazione degli spazi sindacali secondo buona fede (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6909 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di affissione garantito alle organizzazioni sindacali, quale che sia il suo fondamento normativo, resta comunque disciplinato dai principi generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ. e dalle regole di proporzionalità che ne derivano. Ne consegue che, in presenza di spazi ridotti o di risorse limitate, non è escluso che il datore di lavoro possa organizzarsi differenziando le bacheche e gli spazi di affissione in ragione delle dimensioni dell’organizzazione sindacale richiedente. Il criterio è ragionevole: può presumersi che un’organizzazione sindacale con ampi numeri di rappresentanza abbia esigenze comunicative quantitativamente più elevate e, specularmente, che un’organizzazione minore ne abbia di ridotte. L’attuazione del diritto di affissione va quindi rimessa a ragionevoli apprezzamenti del caso concreto, nel quadro della buona fede contrattuale.
Il Fatto
La vicenda giunge alla Corte di legittimità dopo i gradi di merito, nei quali era stato riconosciuto il diritto di alcuni sindacati di ottenere spazi per le affissioni presso il datore di lavoro. Il ricorrente ha censurato la decisione, contestando le modalità con cui il diritto era stato riconosciuto e le relative conseguenze organizzative, anche in relazione alle limitate disponibilità di spazi e alle dimensioni differenziate delle organizzazioni sindacali coinvolte.
Il ricorso è stato affidato a più motivi. La Corte è stata chiamata a verificare se il riconoscimento del diritto di affissione comporti un obbligo di determinazione uniforme degli spazi, oppure se il datore di lavoro possa conformare la propria organizzazione secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle caratteristiche delle singole organizzazioni sindacali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa qualificatoria netta. Il diritto di affissione e le sue concrete modalità di attuazione, indipendentemente dal titolo da cui derivano, integrano in sostanza un’obbligazione del datore di lavoro, consistente nel rendere disponibile uno spazio destinato alle comunicazioni sindacali. Da questa natura obbligatoria discende l’applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ. e delle regole di proporzionalità che ne costituiscono diretta conseguenza.
Su questa base, la Corte esamina la situazione descritta dal ricorrente e ritiene che nulla escluda, in presenza di condizioni spaziali limitate, che il datore di lavoro si organizzi differenziando le bacheche e gli spazi in ragione delle dimensioni del sindacato richiedente. Il criterio viene ritenuto non arbitrario ma ancorato a un apprezzamento ragionevole: si può presumere che un’O.S. maggiore abbia esigenze comunicative quantitativamente più elevate, mentre per le organizzazioni minori le esigenze sono corrispondentemente ridotte.
Il percorso argomentativo conduce così al rigetto del ricorso. La Corte non afferma un obbligo di parità dimensionale degli spazi, ma ribadisce che l’attuazione del diritto di affissione va governata dalla buona fede e da ragionevoli apprezzamenti del caso concreto. Sul piano processuale, al rigetto segue la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte esclude infine la sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, richiamando sul punto Cass. S.U. n. 4315/2020 e Cass. n. 24286/2022.
Nota della Redazione
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