Le prestazioni d’opera occasionale restano fuori dalla competenza del giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 243 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro autonomo, anche di natura occasionale o singolare, ai sensi degli artt. 2222 e ss. cod. civ., si colloca al di fuori della competenza per materia del giudice del lavoro, delineata dagli artt. 409 e 413 cod. proc. civ. La competenza del giudice specializzato non si estende oltre l’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., cui non è riconducibile la prestazione d’opera occasionale. Il dato testuale è assorbente rispetto a ogni diverso profilo, ivi compresa la natura degli obblighi asseritamente violati dal datore di lavoro, sicché la domanda di risarcimento del danno per errori nel CUD fondata su un rapporto di lavoro autonomo occasionale appartiene alla competenza del giudice di pace.

Il Fatto

La causa traeva origine dalla domanda di risarcimento del danno proposta da una lavoratrice nei confronti di un istituto scolastico e dell’amministrazione ministeriale, per errori asseritamente determinatisi nel CUD a seguito dello svolgimento di prestazioni in favore delle parti pubbliche convenute. Il Giudice di Pace di Gaeta, dinanzi al quale la causa era stata introdotta, aveva declinato la propria competenza, ritenendo che si trattasse di controversia rientrante nella competenza per materia del giudice del lavoro, in quanto gli obblighi di formazione e rilascio del CUD afferivano alla posizione datoriale delle convenute.

Il Tribunale di Cassino, investito della causa, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., rilevando che la domanda era fondata sulla responsabilità da inadempimento per profili afferenti alla sfera fiscale e che i compensi risalivano a prestazioni d’opera occasionale, non riconducibili ad alcuno dei rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha anzitutto rilevato che, sulla base delle risultanze del fascicolo di merito, era pacifico tra le parti che quello intercorso fosse un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale. Tale circostanza è stata giudicata dirimente rispetto a ogni altro profilo, in quanto il rapporto di prestazione di lavoro autonomo si colloca, qualora si tratti di prestazioni occasionali o comunque singolari, al di fuori della competenza del giudice del lavoro.

La Corte ha precisato che la competenza per materia delineata dagli artt. 409 e 413 cod. proc. civ. non si estende oltre l’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. Il dato è stato definito testuale ed evidente, con richiamo, per le prestazioni intellettuali, alle Sezioni Unite n. 393 del 1988.

Tale rilievo è stato considerato assorbente di ogni diverso aspetto, non rilevando la natura degli obblighi asseritamente violati, né la circostanza che le convenute fossero qualificabili come datori di lavoro. La Corte ha conseguentemente dichiarato l’ammissibilità del conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. e la competenza del Giudice di Pace di Gaeta, dinanzi al quale la causa è stata rimessa con termine di tre mesi per la riassunzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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