Protezione speciale e integrazione: motivazione carente senza esame del percorso in Italia (Cass. civ. Sez. I n. 6971 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione speciale, il giudice di merito è tenuto a valutare gli esiti probatori in modo complessivo e comparativo, verificando la durata della permanenza dello straniero sul territorio nazionale, le ragioni dell’eventuale interruzione del rapporto lavorativo, il comportamento osservato nel periodo di disoccupazione e il confronto tra la condizione di vita raggiunta in Italia e quella presumibile in caso di rientro nel Paese di origine. La motivazione che si limiti a rilevare l’insufficiente stabilità dell’attività lavorativa documentata, senza indagare gli aspetti sopra indicati, è carente e giustifica la cassazione del decreto con rinvio. In tema di protezione sussidiaria, invece, ove il racconto del richiedente risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad approfondimento istruttorio d’ufficio né alla ricerca delle c.d. COI, mancando una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale, senza ravvisare i presupposti per il riconoscimento di altre forme di protezione. In sede amministrativa il ricorrente ha riferito di avere svolto attività politica nel Paese di origine, di essere stato aggredito e perseguitato dopo un cambio di governo e di essersi trasferito in Italia nel 2010 attraverso la procedura dei flussi.
Il Tribunale di Venezia, con decreto del 2024, ha respinto la domanda: ha escluso l’adeguato livello di integrazione sociale, per la mancanza di documentazione su un’attività lavorativa stabile e adeguatamente retribuita; ha ritenuto non credibili le dichiarazioni sulla militanza politica, perché generiche e in parte contraddittorie; ha escluso una situazione di conflitto armato nel Paese di origine. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria d’ufficio del giudice, sostenendo che in materia di protezione internazionale il principio dispositivo subisce un’attenuazione con parziale inversione dell’onere probatorio a favore del richiedente, con correlato dovere di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine.
La Corte ha dichiarato la censura inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione di credibilità delle dichiarazioni non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251/2007 e 8 d.lgs. n. 25/2008. Ha precisato che tale principio va coniugato con il singolo caso e che, ove il racconto risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad approfondimento istruttorio d’ufficio né alla ricerca delle fonti informative.
Nel caso concreto il Tribunale ha analizzato ogni singola parte delle dichiarazioni, indicando di volta in volta la specifica motivazione sulla non credibilità, e ha assolto al dovere di cooperazione istruttoria consultando e indicando le fonti internazionali. Il primo motivo è dunque inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione dell’integrazione sociale e lavorativa, con violazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, TUI nel testo introdotto dal d.l. n. 130/2020 e dell’art. 8 CEDU, oltre alla mancata comparazione tra la condizione di vita in Italia e quella presumibile in caso di rientro.
La Corte ha ritenuto la censura fondata. La motivazione del decreto è carente perché non si fonda su una valutazione complessiva degli esiti probatori e omette indagini su aspetti potenzialmente decisivi: non valuta il periodo di permanenza in Italia risalente a quattordici anni prima, l’ingresso regolare nell’ambito del decreto flussi e il permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni; non indaga sulle ragioni dell’interruzione del rapporto di lavoro, né sul comportamento tenuto durante il periodo di disoccupazione; non compara la situazione familiare nel Paese di origine con quella creatasi in Italia. Il secondo motivo va accolto, il decreto è cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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