Diritto all’interprete e verifica della conoscenza della lingua italiana (Cass. pen. Sez. VII n. 9075 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’imputato alloglotta all’assistenza di un interprete sussiste in tutte le fasi processuali, e in particolare quando egli partecipi al dibattimento. Il giudice è tuttavia tenuto a verificare in concreto l’effettiva necessità di tale assistenza e può desumere la sufficiente conoscenza della lingua italiana da fatti precedenti, come la regolare risposta resa alle forze dell’ordine, senza interprete, per la redazione del verbale di identificazione. La mancata nomina dell’interprete non integra pertanto nullità degli atti del dibattimento quando risulti che l’imputato si è reso conto del significato degli atti processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era stato condannato dal giudice di pace di Varese alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, commesso il 26 maggio 2023.

Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva la nullità di tutti gli atti del dibattimento per violazione dell’art. 143 cod. proc. pen.: l’imputato aveva chiesto l’assistenza di un interprete di una lingua a lui nota, ma la richiesta era stata respinta dal giudice sul presupposto che la conoscenza dell’italiano risultasse dal verbale di identificazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ribadisce il diritto dell’imputato alloglotta all’assistenza di un interprete in tutte le fasi processuali, in particolare quando egli partecipi al dibattimento. Da tale diritto non discende però un obbligo automatico di nomina: il giudice deve verificare l’effettiva necessità di tale assistenza e può legittimamente dedurre la sufficiente conoscenza della lingua italiana da fatti precedenti.

Assume rilievo, in particolare, la regolare risposta resa alle forze dell’ordine, senza interpreti, per la redazione del verbale di identificazione, contenente anche la nomina del difensore di fiducia. Tale condotta dimostra che l’imputato ha compreso gli avvertimenti e ha interloquito in italiano con gli operanti. Nel senso indicato il richiamo a Sez. 2, n. 8094 del 04.02.2016, Rv. 266238, secondo cui il giudice non è obbligato alla nomina di un interprete quando l’imputato mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali.

Nel caso concreto la conoscenza dell’italiano è desumibile da plurimi elementi convergenti: il contenuto del verbale di identificazione; il verbale di perquisizione, firmato dall’imputato, nel quale è attestato che egli parla e capisce l’italiano; il verbale di arresto, che dà atto che l’imputato comprende, legge, scrive e si esprime in italiano, con nomina del difensore di fiducia.

Assume rilievo decisivo, inoltre, il comportamento processuale: alla prima udienza, tenutasi il 18 gennaio 2024, l’imputato, pur presente, non affermò di non comprendere la lingua italiana e non chiese l’assistenza di un interprete, avanzando la richiesta improvvisamente solo all’udienza successiva del 20 giugno 2024.

Il ricorso è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza e per contrasto con i principî giurisprudenziali richiamati. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei criteri espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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