Il diritto di parcheggio non reale fonda l’ordine di cessazione delle turbative (Cass. civ. Sez. II n. 1835 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pattuizione con cui, in un atto di compravendita, la parte cedente vincoli un’area a parcheggio in favore dei danti causa dell’acquirente non integra la costituzione di un diritto reale di servitù, ma può essere qualificata come diritto personale di parcheggio. Ne consegue che la domanda volta a far dichiarare illecite le condotte impeditive del parcheggio e a ordinarne la cessazione è autonoma rispetto alla domanda di accertamento della servitù: il suo accoglimento non presuppone quello della domanda reale. Il giudice che rigetti la domanda di accertamento della servitù e accolga la domanda interdittiva fondata sul diritto personale non viola l’art. 112 cod. proc. civ. e non pronuncia oltre il limite delle domande proposte.

Il Fatto

Una società di persone ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Genova le aveva ordinato di cessare di impedire alla società controricorrente di parcheggiare su un terreno. Il vincolo a parcheggio era stato previsto in un atto di compravendita del 1992, con cui la dante causa della ricorrente aveva destinato l’area in favore dei danti causa della controricorrente.

La Corte territoriale aveva rigettato la domanda di accertamento della servitù, escludendo la natura reale del vincolo, ma aveva accolto la domanda interdittiva. La ricorrente censura la sentenza per omessa determinazione dell’oggetto della domanda e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia l’omessa determinazione della cosa oggetto della domanda ai sensi dell’art. 163 cod. proc. civ., sostenendo che l’area destinata a parcheggio non sarebbe mai stata identificata in modo specifico. La Corte lo dichiara inammissibile. Non vengono prospettate censure riconducibili ad alcuno dei tassativi motivi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.: il motivo si risolve in considerazioni di merito, secondo cui nemmeno dalla consulenza tecnica richiamata in sentenza sarebbe ricavabile l’esatta confinazione dell’area.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che i giudici di appello avrebbero pronunciato oltre i limiti delle domande, riconoscendo l’esistenza di aree destinate a parcheggio sulla base di un diritto di natura incerta, dopo aver escluso la qualificazione come servitù.

La Corte lo dichiara infondato. La Corte d’Appello aveva ricordato che la controricorrente, in grado di appello, aveva riproposto sia la domanda di accertamento del proprio diritto di servitù e/o di uso a parcheggio, sia la domanda volta a far dichiarare illecite, illegittime e abusive le condotte impeditive, con il conseguente ordine di cessare ogni turbativa.

Rigettata la prima domanda per difetto di qualificazione reale del diritto, l’accoglimento della domanda interdittiva non viola l’art. 112 cod. proc. civ.: la seconda domanda non presupponeva necessariamente l’accoglimento della prima e poteva trovare fondamento nella violazione del diritto di parcheggio qualificato, secondo la Corte territoriale, come diritto personale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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