Correzione d’ufficio delle spese liquidate a parte non costituita (Cass. civ. Sez. V n. 21625 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale consistente nell’aver liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore di una parte che non si è costituita né ha svolto attività processuale è emendabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nel testo novellato. L’istanza con cui la parte sollecita la correzione va qualificata alla stregua di una sollecitazione del potere officioso della Corte, non di un autonomo motivo di impugnazione. La mancata costituzione dell’Agenzia, risultante dal frontespizio del provvedimento, preclude la condanna della controparte al rimborso delle spese e impone la sostituzione della relativa statuizione con quella di nulla a statuirsi sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente propone istanza di correzione di errore materiale avverso l’ordinanza con cui la Sez. 5 della Suprema Corte, rigettato il ricorso, l’aveva condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 4.100,00. A fondamento dell’istanza la società deduce che l’Agenzia non si è regolarmente costituita in giudizio e non ha notificato un idoneo controricorso. La questione giunge così davanti alla stessa Corte che ha emesso il provvedimento da correggere.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica l’atto come istanza volta a sollecitare il potere di emendare anche d’ufficio l’errore, come previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. Su questa base ritiene di poter procedere alla correzione dell’ordinanza in questione.
Il presupposto fattuale è pacifico: nel giudizio definito dall’ordinanza, l’Agenzia delle entrate non si è costituita. Il dato emerge dal frontespizio del provvedimento, dove essa figurava come mera resistente, giusta correzione apposta a penna sulla dicitura a stampa intimata. La Corte dà atto che nei fatti di causa l’Agenzia continuava a essere indicata come intimata, ma precisa che ciò non rileva.
Ciò che conta è che l’Agenzia non ha svolto alcuna attività processuale, segnatamente non ha assunto difese con controricorso. L’errore materiale in cui è caduta la Suprema Corte consiste dunque nell’aver liquidato le spese in suo favore, senza avvedersi della mancanza, da parte sua, di attività processualmente rilevante.
Ne consegue l’accoglimento dell’istanza e la correzione in conformità. In motivazione, l’espressione sulle spese regolate dalla soccombenza è sostituita da quella secondo cui nulla è a statuirsi sulle spese, in assenza di attività processualmente rilevante dell’Agenzia. In dispositivo è espunto l’intero periodo di condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, con rimborso delle spese prenotate a debito.
Nota della Redazione
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