Estratto di ruolo non impugnabile e interesse ad agire nel processo pendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22057 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è atto impugnabile, poiché non contiene alcuna pretesa impositiva, a differenza del ruolo e della cartella di pagamento, che sono gli atti impositivi menzionati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/21 in sede di conversione con la l. n. 215/21, ha natura ricognitiva della funzione dell’estratto di ruolo e ammette l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificati solo nei casi tassativi ivi previsti. La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti, perché incide sull’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, e quindi sulla pronuncia ancora da compiere. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo quando difetti un interesse concreto e attuale, non essendo state promosse procedure esecutive né notificate intimazioni di pagamento.

Il Fatto

Il contribuente proponeva ricorso avverso l’estratto di ruolo concernente crediti contributivi iscritti a ruolo, deducendo l’inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e l’intervenuta estinzione dei crediti previdenziali. Il tribunale respingeva il ricorso, rilevando la pacifica assenza di procedure esecutive sui crediti in esame, l’avvenuta notifica degli avvisi di addebito e la presentazione di istanze di rateizzazione, ritenute atti interruttivi della prescrizione; l’eccezione di decadenza era considerata tardiva.

La Corte d’appello confermava la decisione. Il contribuente ricorreva per cassazione con otto motivi, deducendo vizi di nullità della sentenza, violazione delle regole sul disconoscimento delle scritture, irregolarità della notificazione degli avvisi, omessa pronuncia su prescrizione e decadenza, erronea qualificazione delle istanze di rateizzazione e ingiusta condanna per lite temeraria. L’Inps e l’agente della riscossione resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi sette motivi e li dichiara inammissibili. Il rilievo assorbente è che il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della Corte d’appello, secondo cui, in riferimento alle pretese contributive oggetto di controversia, non risultava promossa alcuna procedura esecutiva né notificata alcuna intimazione di pagamento, così difettando un interesse concreto e attuale all’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo sopravvenuto. L’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, aggiungendo il comma 4-bis, che nella prima parte stabilisce che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», limitando la tutela immediata precedentemente configurata dalle Sezioni Unite n. 19704/15 rispetto alla tutela differita ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.

La seconda parte del comma 4-bis ammette l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificati solo in casi tassativi, legati al pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La Corte richiama la decisione n. 26283 del 2022, che ha qualificato la disposizione come ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico privo di pretesa impositiva, e ha affermato che la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti, incidendo sull’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, e non su uno degli effetti dell’impugnazione.

Nei termini della vicenda, l’estratto di ruolo non poteva essere impugnato dal contribuente, non rientrandosi nelle deroghe del comma 4-bis. Quanto all’ottavo motivo, concernente la condanna per lite temeraria, la Corte lo dichiara inammissibile, perché non censura la ratio decidendi fondata sulla manifesta incoerenza dei motivi di gravame con il contenuto della sentenza di primo grado. Il ricorso è dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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