La disapplicazione dell’affidamento del servizio di riscossione nei giudizi tributari (Cass. civ. Sez. V n. 7492 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, il contribuente che contesti il regolare conferimento del potere impositivo può dedurre l’illegittimità dell’affidamento del servizio, del quale il giudice tributario conosce in via incidentale ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. La mancata autonoma impugnazione della delibera e della convenzione di affidamento non preclude tale sindacato, poiché gli atti amministrativi costituenti presupposto dell’imposizione sono disapplicabili in sede di impugnazione dell’atto applicativo. L’accoglimento della censura comporta l’annullamento dell’ingiunzione per difetto di legittimazione sostanziale in capo alla concessionaria. Non occorre più l’apposizione del visto di esecutorietà all’ingiunzione fiscale, divenuta esecutiva di diritto per effetto dell’art. 229 d.lgs. n. 51/1998.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento notificatale per l’importo complessivo di € 3.002,45, emessa dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per conto del Comune in dipendenza di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2006. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, respingendo l’appello.
La questione giunge in cassazione perché la contribuente censura, tra l’altro, la legittimazione della concessionaria ad agire mediante ingiunzione fiscale, sostenendo la nullità della procedura di affidamento del servizio e la mancata apposizione del visto di esecutorietà.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo in materia di riscossione coattiva dei tributi locali. L’art. 52, comma 6, d.lgs. n. 446/1997, pur abrogato, è stato sostituito dall’art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007, che consente agli enti locali di utilizzare la procedura dell’ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910 quando la riscossione è svolta in proprio o affidata ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b). L’abrogazione disposta dall’art. 7, comma 2, lett. gg-septies), d.l. n. 70/2011 non ha avuto effetto, essendo subordinata all’entrata in vigore di disposizioni mai applicate.
Pertanto, resta in vigore l’art. 4, comma 2-sexies, d.l. n. 209/2002, che legittima i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 a procedere alla riscossione coattiva tramite ingiunzione. Corretta è dunque la statuizione sulla legittimazione della concessionaria.
Quanto al visto di esecutorietà, l’art. 2, comma 2, r.d. n. 639/1910 è stato tacitamente abrogato dall’art. 229 d.lgs. n. 51/1998: l’ingiunzione è esecutiva di diritto e richiede solo la sottoscrizione del funzionario responsabile o del legale rappresentante della concessionaria.
Sul secondo motivo, la Corte accoglie la censura. Il giudice di appello aveva respinto la doglianza sulla carenza di legittimazione ritenendo la convenzione e la delibera non impugnate e quindi insindacabili. La Corte ritiene invece che, in tema di ICI e TARSU, il potere di accertamento e riscossione è demandato al concessionario con la relativa legittimazione processuale; in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l’onere di specificarne i profili di illegittimità. Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposto, senza che rilevi la mancata impugnazione autonoma della convenzione, che regola solo i rapporti interni tra ente e concessionaria.
La sentenza impugnata ha quindi violato l’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, espressione del principio generale fissato dall’art. 5 legge n. 2248/1865, all. E. Il terzo motivo e l’eccezione di annullamento ex lege dei debiti inferiori a mille euro sono assorbiti o infondati. La Corte cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
Nota della Redazione
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