Il giudice tributario può disapplicare l’affidamento del servizio (Cass. civ. Sez. V n. 7493 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e TARSU, quando il Comune affida mediante convenzione il servizio di accertamento e riscossione ai soggetti indicati dall’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, il potere impositivo e la legittimazione processuale sono demandati al concessionario. Il contribuente può contestare la legittimità della delega, ma deve specificarne i profili in relazione alle patologie tipiche degli atti amministrativi. All’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992 il giudice tributario è titolare di un sindacato incidentale di legittimità sugli atti amministrativi presupposti, anche non normativi, che consente la loro disapplicazione e il conseguente annullamento dell’atto impositivo o esattivo per difetto di legittimazione sostanziale della concessionaria.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per conto del Comune, per l’importo di importo ridotto, a titolo di ICI relativa a un terreno. La società agiva in forza di apposita concessione.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo la concessionaria legittimata e non sindacabile dal giudice tributario la contestata violazione della procedura di evidenza pubblica. La contribuente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente, la Corte rileva che il debito, iscritto a ruolo nel 2015, beneficia dell’annullamento automatico ex art. 1, comma 227, della legge n. 197/2022, limitatamente a interessi, sanzioni e interessi di mora, non avendo l’importo superato la soglia di mille euro e non risultando provvedimenti contrari dell’ente locale. Ne deriva la cessazione parziale della materia del contendere.
Nel merito, la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del P.M., poiché la configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante: è l’esposizione delle ragioni di diritto che qualifica il vizio, qui apprezzabile sotto il profilo della violazione di legge.
Il nodo centrale è se il giudice tributario possa sindacare l’affidamento del servizio. La sentenza impugnata lo aveva escluso, qualificando la materia come sottratta alla propria giurisdizione. La Corte non condivide tale impostazione.
Richiamando la giurisprudenza sul potere di accertamento e riscossione demandato al concessionario, la Corte afferma che il giudice tributario può disapplicare gli atti costituenti il presupposto dell’imposizione, purché non a contenuto normativo o generale, in applicazione del principio fissato dall’art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E.
La disapplicazione non investe la convenzione accessoria tra ente e concessionaria, regolativa dei rapporti interni, ma gli atti dell’evidenza pubblica. Ove il contribuente contesti il regolare conferimento del potere impositivo, il giudice tributario può annullare l’atto esattivo per difetto di legittimazione sostanziale della concessionaria.
La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese; il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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