Nota di trasmissione e impugnabilità dell’atto tributario presupposto (Cass. civ. Sez. V n. 3079 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione degli atti tributari, l’erronea indicazione nel ricorso introduttivo del numero di protocollo dell’atto impugnato non determina l’inammissibilità della domanda quando dall’intestazione dell’atto introduttivo emerga con certezza l’individuazione del provvedimento effettivamente lesivo. La nota di trasmissione di un provvedimento di accredito di imposta non costituisce l’atto oggetto di impugnazione se il ricorso identifichi il distinto provvedimento di diniego parziale di rimborso. La questione di litispendenza o di giudicato esterno, essendo di natura meramente processuale, non può fondare un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. L’anomalia motivazionale rileva in cassazione solo quando si traduce in motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando estranee le mere censure di insufficienza o contraddittorietà.
Il Fatto
Una società esercente un impianto di estrazione e lavorazione di materiali inerti presentava istanza di rimborso della differenza di accisa versata per l’acquisto di carburante impiegato in macchine aziendali con motori fissi, autorizzate all’aliquota ridotta. L’Amministrazione emetteva un diniego parziale di rimborso. La società impugnava il provvedimento davanti alla CTP di Potenza, che rigettava il ricorso.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata accoglieva l’appello principale della contribuente e rigettava quello incidentale dell’Amministrazione, riconoscendo la totale fondatezza dell’istanza di rimborso. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la contribuente avesse impugnato non il diniego parziale di rimborso ma la successiva nota di trasmissione del provvedimento di accredito di imposta, con elusione del termine di decadenza. La Corte rigetta la censura.
Dal tenore dell’intestazione del ricorso introduttivo, riprodotta nel controricorso in ossequio al principio di autosufficienza, emerge che l’impugnazione riguardava il provvedimento di diniego parziale di rimborso. L’indicazione di un diverso numero di protocollo costituiva un evidente errore materiale, giustificato dal fatto che la nota di trasmissione del diniego recava il numero immediatamente precedente e che entrambi i provvedimenti erano stati notificati lo stesso giorno a mezzo PEC.
Il secondo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di litispendenza e sul giudicato esterno, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo con riferimento a domande ed eccezioni di merito, richiamando i precedenti Cass. n. 6174 del 2018, Cass. n. 321 del 2016, Cass. n. 4191 del 2006 e Cass. n. 22860 del 2004. L’eccezione di giudicato è inoltre disattesa perché la sentenza invocata non risultava prodotta con attestazione del passaggio in giudicato.
Il terzo motivo lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio rileva quando si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione perplessa, non essendo ammissibili mere censure di contraddittorietà o insufficienza, come ribadito da Cass. n. 23940 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016. La sentenza impugnata, pur sintetica, palesa l’iter logico seguito e supera il minimo costituzionale.
Nota della Redazione
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