Rimborso IVA al consorzio: il mancato ribaltamento dei costi non è opponibile dopo la decadenza ex art. 57 (Cass. civ. Sez. 5 n. 21555 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’IVA, qualora il contribuente abbia esposto un credito in dichiarazione e l’amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine di decadenza di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, il potere di accertamento del maggior imponibile derivante dall’omesso ribaltamento dei costi da parte del consorzio nei confronti della consorziata, tale omissione non può essere opposta per negare la sussistenza del credito richiesto a rimborso. La contestazione fondata su un’IVA a debito che sarebbe emersa da operazioni attive mai dichiarate né accertate non può essere fatta valere in sede di diniego del rimborso, una volta spirati i termini per la rettifica. Il principio di neutralità dell’IVA e la disciplina del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 non legittimano l’amministrazione a recuperare la decadenza, ancorché il credito debba essere comunque dimostrato dal contribuente attraverso la documentazione prodotta in giudizio.
Il Fatto
Una società consortile, in liquidazione, presentava la dichiarazione annuale IVA per il 2014, esponendo un credito d’imposta di cui chiedeva il rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per cessazione dell’attività. L’amministrazione finanziaria negava il rimborso, contestando che il consorzio non aveva effettuato alcuna operazione attiva nel periodo 2006-2014, ma solo operazioni passive, omettendo il ribaltamento dei costi sulla società consorziata, unica consorziata rimasta. Tale omissione, secondo l’Ufficio, avrebbe dovuto generare un’IVA a debito tale da assorbire il credito esposto, che era maturato nel 2005 ed era rimasto invariato.
La società consorziata, subentrata nel credito, impugnava il diniego. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, riformando la sentenza, confermava la legittimità del diniego, ritenendo il mancato ribaltamento dei costi incompatibile con il diritto del consorzio di far valere un proprio credito IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso. Il primo, incentrato sull’omesso esame di fatti decisivi, è stato rigettato: la circostanza che il consorzio fosse in liquidazione non è dirimente, poiché non emergeva lo svolgimento di un’attività d’impresa autonoma, ma solo un’attività in favore delle consorziate, sicché il mancato ribaltamento dei costi di gestione resta comunque rilevante secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che, nel caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e consorziata, l’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 crea una finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche e consecutive: il mandatario riceve i servizi da prestatori specializzati e li fornisce al mandante. Ne consegue che l’operazione imponibile si considera effettuata solo al momento del pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, e che l’omessa fatturazione non può essere contestata in via presuntiva in sede di diniego del rimborso.
La Cassazione ha quindi dato continuità all’orientamento per cui, in tema di rimborso IVA, se il contribuente aveva un debito maggiore di quello dichiarato e l’amministrazione non ha esercitato nel termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 il potere di accertamento, la stessa non può recuperare la decadenza. L’eccezione basata sul mancato ribaltamento dei costi non può essere opposta al credito richiesto, essendo volta a far valere un maggior imponibile mai accertato. Resta fermo che il credito deve essere comunque dimostrato dal contribuente con la documentazione prodotta in giudizio.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché verifichi, alla luce di tali criteri, se in relazione ai singoli periodi d’imposta fosse spirato il termine di decadenza ex art. 57 d.P.R. n. 633/1972.
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Nota della Redazione
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