Responsabilità contabile del comandante per utenze pagate con fondi pubblici (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 115 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comandante di base militare che sottoscrive una dichiarazione di regolare fornitura attestante l’assenza di utenze private servite dagli impianti comuni risponde a titolo di dolo del danno erariale conseguente al pagamento, con risorse pubbliche, delle bollette relative all’alloggio di servizio di cui è concessionario, nonché al mancato recupero delle somme. Il rapporto di servizio con l’Amministrazione fonda la giurisdizione contabile, restando estranea al giudizio la pretesa obbligatoria di natura contrattuale. La condotta omissiva dei comandanti subentranti, in difetto di segnalazioni ricevute e per la limitata durata dell’incarico, non integra la colpa grave, non essendo ammissibile una responsabilità formale da posizione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il comandante pro tempore di una base logistico-addestrativa, in via principale e a titolo di dolo, per il pagamento con risorse pubbliche e il mancato recupero delle spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento dell’alloggio di servizio allo stesso concesso in uso. In via sussidiaria e a titolo di colpa grave ha convenuto due comandanti succedutisi alla guida del reparto competente per la gestione amministrativa del bene, contestando il mancato controllo sulle spese e l’omesso recupero.

Gli impianti dell’alloggio non erano indipendenti, ma collegati alle reti comuni della base. Le letture iniziali dei contatori a defalco non erano state registrate e il contatore del riscaldamento non era mai stato installato: la quantificazione del danno, pari a euro 34.359,00, è stata operata dalla commissione di verifica mediante stime empiriche su dati ISTAT e TERNA.

La Motivazione della Corte

La difesa del concessionario ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura contrattuale dell’obbligazione e la conseguente competenza del giudice ordinario. Il Collegio ha rigettato l’eccezione: la Procura non ha agito per l’adempimento di un’obbligazione, ma per il risarcimento del pregiudizio arrecato all’erario dalle violazioni dei doveri d’ufficio. Il convenuto è stato citato non come debitore dell’Amministrazione, ma per le condotte tenute nella qualità di comandante della base: il rapporto di servizio fonda la giurisdizione contabile.

Nel merito, la Corte ha ravvisato una condotta commissiva causalmente rilevante nella dichiarazione di regolare fornitura sottoscritta dal comandante e indirizzata al reparto competente per la gestione del bene, con cui si attestava che nelle fatture non erano ricomprese utenze private. Tale attestazione, ritenuta fraudolenta, ha indotto in errore i responsabili della gestione amministrativa, ponendosi come concausa efficace del successivo pagamento delle fatture. Il comandante, avendo i beni sottoposti alla sua generale vigilanza, ha assunto un ruolo causale che non può essere relegato a mero valore dichiarativo.

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo emerge dalla certificazione sulla regolarità dei consumi: non è verosimile che il convenuto ignorasse la situazione dell’immobile che egli stesso fruiva in forza della concessione. Sul nesso causale il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui tutte le concause sono giuridicamente rilevanti, salvo che sia identificato un fatto sopravvenuto idoneo a recidere il nesso, nella specie non presente.

Sulla quantificazione, la Corte rileva l’ineludibile margine di controvertibilità della ricostruzione statistica, fondata su valutazioni medie e su dati la cui stessa attendibilità è stata messa in dubbio dalla commissione, e ricorre alla valutazione equitativa, determinando la somma in euro 20.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.

Le posizioni dei due comandanti succedutisi alla guida del reparto sono state rigettate per carenza dell’elemento soggettivo. Il Collegio ha valorizzato la limitata durata degli incarichi, l’assenza di segnalazioni provenienti dal comandante precedente e il contenuto dei verbali di passaggio di consegne, nei quali non figuravano criticità relative agli alloggi di servizio. Pur rimarcando le inefficienze gestionali, la Corte ha escluso che tali condotte omissive possano essere addebitate, pena una responsabilità formale da posizione non più ammissibile nell’ordinamento.

Il convenuto principale è stato pertanto condannato al pagamento di euro 20.000,00 in favore del Ministero della Difesa, oltre interessi legali dal deposito della sentenza; le domande proposte nei confronti dei comandanti subentranti sono state rigettate, con liquidazione degli oneri di difesa a carico dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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