Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 82 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice della giustizia contabile, la definizione del giudizio di responsabilità richiede il pagamento integrale della somma determinata dal decreto di accoglimento dell’istanza. Il versamento della sola quota riferita al danno patrimoniale non è sufficiente a perfezionare la fattispecie estintiva. Una volta accertato l’integrale pagamento della somma dovuta, comprensiva della quota fissata per il danno all’immagine, il giudizio è dichiarato estinto. Il parere favorevole della Procura contabile e il pagamento nei termini fissati dal decreto integrano i presupposti della definizione agevolata.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un funzionario della Direzione territoriale del lavoro, condannato in sede penale per truffa aggravata ai danni di una pubblica amministrazione. Le condotte contestate consistevano in episodi di omessa timbratura del cartellino marcatempo, nella produzione di certificati attestanti stati di malattia insussistenti e nella compilazione di false autocertificazioni.

La Procura ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per le assenze ingiustificate, quantificato nelle retribuzioni indebitamente percepite, e del danno all’immagine. Il difensore del convenuto ha formulato istanza di definizione con rito abbreviato, offrendo in pagamento la rifusione integrale del danno patrimoniale diretto e una somma ridotta per il danno all’immagine. Il parere favorevole della Procura era stato condizionato alla rifusione integrale del danno patrimoniale diretto.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’individuazione dei presupposti del rito abbreviato contabile e, in particolare, la sorte del giudizio quando il convenuto non abbia integralmente eseguito il pagamento nel termine originariamente previsto. La Sezione ha ricostruito il percorso processuale muovendo dalla verifica dell’adempimento parziale.

Con decreto n. 11/2024, in accoglimento di una richiesta del convenuto che non aveva ancora eseguito il pagamento riferito al danno patrimoniale, la Sezione aveva disposto il rinvio della trattazione a una successiva camera di consiglio, valorizzando il parere favorevole del Pubblico Ministero.

Nella camera di consiglio successiva il Collegio ha preliminarmente verificato l’avvenuto pagamento della somma riferita al danno patrimoniale in favore dell’amministrazione danneggiata. Ha quindi valutato ammissibile l’istanza di rito abbreviato, rilevando che il danno all’immagine non aveva realizzato alcun doloso arricchimento in favore del convenuto. La somma offerta è stata ritenuta congrua, in quanto pari a oltre il 30% della richiesta attorea, e l’istanza è stata accolta con decreto n. 2/2025, che ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio.

La Sezione ha poi dato conto del versamento eseguito dal convenuto in favore dell’amministrazione di appartenenza, documentato in atti, e della concorde richiesta delle parti di dichiarare estinta la causa. Preso atto del deposito della documentazione attestante il pagamento nei termini fissati dal decreto, il Collegio ha disposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 del codice della giustizia contabile e ne ha dichiarato l’estinzione, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate nel dispositivo a carico del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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