Aggiornamento dell’interdittiva antimafia e inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (TAR Lombardia n. 509 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia non configura un diritto all’automatica caducazione del provvedimento interdittivo per il solo decorso del tempo. Ai sensi degli artt. 91, comma 5, e 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, la Prefettura può limitarsi a verificare la sussistenza di un fatto realmente nuovo, sopravvenuto o non conosciuto, idoneo a incidere sulla fattispecie, e, in caso di esito negativo, adottare un atto di natura confermativa. Il mero decorso del tempo è elemento neutro e non smentisce da solo la persistenza dei legami infiltrativi. Il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e non perentoria, con conseguente insussistenza di alcuna decadenza in capo all’Amministrazione.
Il Fatto
Una ditta individuale attiva nel settore degli autotrasporti, già attinta nel 2022 da un’informativa antimafia interdittiva emessa dalla competente Prefettura, ha proposto istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, deducendo l’assenza di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione e chiedendo, in via subordinata, l’ammissione alla prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.
Dopo il preavviso ex art. 92, comma 2-bis, e l’audizione innanzi al gruppo interforze, l’Amministrazione ha respinto l’istanza, confermando la permanenza di possibili tentativi di infiltrazione idonei a condizionare le scelte dell’impresa. Il provvedimento è stato impugnato, con ricorso introduttivo e due successivi motivi aggiunti, per difetto dei presupposti di attualità e concretezza, violazione delle garanzie partecipative e mancato rispetto del termine procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’informativa antimafia come misura preventiva, volta a scongiurare il rischio di contaminazione anche in assenza di immediata connivenza. Il giudizio prefettizio segue un ragionamento induttivo-probabilistico e richiede indizi gravi, precisi e concordanti, valutati in chiave unitaria e non atomistica.
Sul piano dell’aggiornamento, i giudici richiamano il criterio per cui la Prefettura può limitarsi a verificare se l’istanza rechi un fatto realmente nuovo e se siano venute meno le ragioni di sicurezza in precedenza prevalenti; in caso di esito negativo, l’atto confermativo è legittimo. Nella specie, la conferma si fonda non sui soli rapporti parentali, ma su cointeressenze economiche, collegamenti con imprese attinte da interdittive e sulla perdurante presenza in azienda di soggetti del nucleo familiare.
Non rileva la risalenza temporale degli elementi, poiché il tempo è fattore neutro; né assumono peso le dimissioni dei congiunti, qualificate come sopravvenienze di fatto successive al provvedimento, valutabili semmai in una futura istanza revisionale. Analogamente, la liberatoria rilasciata da altra Prefettura è stata esclusa quale elemento idoneo, da solo, a mutare il quadro indiziario complessivo.
Il motivo sul termine procedimentale è respinto: la natura ordinatoria dei termini ex art. 92, commi 2 e 2-bis non comporta consumazione del potere. Quanto alla sollevata eccezione di legittimità costituzionale, il Collegio la ritiene superata dall’introduzione dell’art. 94.1 d.lgs. n. 159/2011 ad opera del d.l. n. 48/2025, conv. in l. n. 80/2025, che consente al Prefetto, su istanza documentata, di escludere divieti e decadenze quando verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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