Falso diploma per l’accesso alle graduatorie ATA e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 68 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico in assenza del titolo di studio prescritto dalla normativa di settore, conseguita mediante dichiarazione sostitutiva attestante un diploma mai rilasciato, integra condotta antigiuridica fonte di responsabilità erariale. La retribuzione erogata in forza di un rapporto instaurato sine titolo costituisce esborso causalmente riconducibile alla condotta del soggetto che abbia fraudolentemente rappresentato il possesso dei requisiti. Il danno da retribuzioni non dovute, in presenza di mansioni esecutive e fungibili, è quantificabile equitativamente in misura ridotta rispetto all’intero, a fronte dell’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione. L’indennità NASPI indebitamente percepita, prestazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro, è invece dovuta integralmente, non essendo suscettibile di riduzione per l’utilità della prestazione resa.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un soggetto per ottenere il risarcimento del danno erariale derivante dall’utilizzo di un falso diploma di qualifica professionale triennale di operatore dei servizi della ristorazione, apparentemente rilasciato da un istituto paritario, impiegato per accedere alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di Belluno e per stipulare plurimi contratti di supplenza come collaboratore scolastico.

Il convenuto, già rinviato a giudizio in sede penale per i reati di cui agli artt. 110, 476, comma 2 e 640, comma 2, n. 1, cod. pen., non si è costituito né ha presentato deduzioni in sede preprocessuale, pur essendo stato ritualmente evocato. All’udienza l’organo requirente ha concluso come da verbale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., dichiara la contumacia del convenuto, verificata la ritualità della notificazione. Nel merito, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 20/1994, ritiene la domanda fondata e meritevole di parziale accoglimento.

La falsità del titolo è ritenuta provata secondo il criterio del “più probabile che non”. La Corte valorizza un compendio istruttorio grave, preciso e concordante: il seriale del diploma non figurava tra le pergamene consegnate all’istituto, risultando assegnato ad altro istituto e a soggetto diverso; la sessione straordinaria di esami dell’agosto 2013 non fu mai richiesta né autorizzata dall’Ufficio scolastico regionale; i docenti indicati come commissari hanno disconosciuto firme e partecipazione; gli accertamenti grafologici hanno ricondotto registri e verbali al personale della segreteria, con artificiosa costruzione di un’apparente regolarità documentale.

Assume rilievo la mancata contestazione degli elementi allegati dal Requirente: la contumacia non vale come ammissione, ma non introduce elementi idonei a porre in dubbio le risultanze acquisite. Il convenuto, con dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, ha attestato il possesso del titolo e ha reiterato l’attestazione in occasione delle successive assunzioni. L’assenza del titolo previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 640/2017 rende illegittimi ab origine l’inserimento in graduatoria e i rapporti di lavoro, in violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’art. 97 Cost.

Il dolo è desumibile dalla reiterazione delle dichiarazioni e dalla natura essenziale del requisito. Non rileva che le istituzioni scolastiche abbiano inizialmente ritenuto attendibile la documentazione: la circostanza spiega l’induzione in errore dell’Amministrazione, non esclude la coscienza e volontà della condotta.

Quanto al danno, il Collegio ridetermina la percentuale in misura inferiore a quella indicata dalla Procura, stimando l’utilità della prestazione nella misura del 50% della retribuzione percepita, avuto riguardo al contenuto non qualificato delle mansioni, alla loro fungibilità e alla natura temporanea e frazionata dei rapporti. Il danno da retribuzioni è quindi liquidato in euro 12.551,02 in favore del Ministero. L’indennità NASPI, prestazione autonoma e non suscettibile di riduzione, è dovuta integralmente in favore dell’INPS. Il convenuto è condannato infine alle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *